di Fabrizio Vedana

Dati e informazioni su rapporti continuativi e movimenti finanziari rilevanti ai fini antiriciclaggio potranno essere registrati nell’Archivio unico informatico o, alternativamente, essere conservati con qualsiasi sistema che ne consenta l’accessibilità, l’integrità e il mantenimento della loro storicità. Lo prevede Banca d’Italia nel documento posto in consultazione il 31 luglio scorso e con il quale vengono dettate disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 con il quale l’Italia ha recepito la quarta direttiva antiriciclaggio.

Si può ben parlare di una vera e propria rivoluzione per il mondo degli intermediari bancari e finanziari che potranno ora decidere se mantenere il “vecchio” archivio unico informatico o passare ad una diversa modalità di conservazione dei dati.
Il nuovo provvedimento offre, da un lato, maggiori possibilità di scelta e margini di riduzione dei costi per gli intermediari bancari e finanziari nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio (una sorta di liberalizzazione dell’adempimento) e, dall’altro, preserva però le prerogative della Banca d’Italia e dell’Uif in termini di agevole ricostruibilità dell’operatività dei soggetti vigilati.
Il documento è composto di 11 articoli e 4 allegati nei quali vengono specificati, tra l’altro, gli standard tecnici e le causali analitiche che dovranno essere presenti negli archivi.

L’articolo 2 elenca i destinatari del provvedimento tra i quali non vi sono i liberi professionisti per i quali si attendono disposizioni da parte di altro Ministero.
L’articolo 4 prevede che gli intermediari devono rendere disponibili alle Autorità i dati e le informazioni volte a garantire la ricostruibilità dell’operatività della clientela per facilitare l’attività svolta dalle funzioni di controllo. In tale ambito si prevede che la registrazione dei dati possa avvenire in sistemi anche diversi dall’Archivio unico informatico (Aui), e in particolare tramite l’utilizzo di:
– archivi standardizzati conformi all’allegato n. 2 del richiamato documento;
– estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati conformemente agli standard dell’allegato n. 1 del documento in consultazione.

L’articolo prevede inoltre che gli intermediari devono rendere disponibili a Banca d’Italia e all’Uif ulteriori dati, in aggiunta a quelli già precedentemente previsti, per facilitare l’esercizio delle funzioni in materia di antiriciclaggio. Di particolare rilevanza rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa che prevedeva che l’obbligo di registrazione nell’archivio unico informatico sussistesse per le sole operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000, ivi incluse quelle cosiddette frazionate. In particolare, fermo quest’obbligo di legge, le nuove disposizioni stabiliscono invece una soglia di importo unitario pari o superiore a euro 5.000, al di sotto della quale i dati relativi alle operazioni non devono essere resi disponibili con modalità standardizzate alle Autorità. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di individuazione, con conseguente abrogazione della specifica definizione di cui all’art. 1 del medesimo provvedimento, delle operazioni frazionate, per evitare le molteplici problematiche applicative legate a tale tipologia di operazioni.
Altra importante novità, per gli impatti operativi che è destinata ad avere, è quella recata dall’articolo 8 laddove si prevede l’esenzione per gli intermediari dall’obbligo di rendere disponibili, con le richiamate modalità standardizzate, i dati e le informazioni relativi a rapporti instaurati con clientela considerata a basso rischio di riciclaggio; categoria, quest’ultima, che trova la sua compiuta definizione in altro provvedimento di Banca d’Italia posto in consultazione nei mesi scorsi ed ora in attesa di essere emanato.

Come già peraltro previsto anche dalla precedente normativa, l’articolo 9 definisce termini e modalità che l’intermediario deve osservare, anche ai fini e per gli effetti della nuova normativa in materia di tutela dei dati personali, allorché decida di esternalizzare l’adempimento degli obblighi di conservazione.
Le nuove disposizioni, per le quali si prevede un periodo di consultazione fino al 1 ottobre prossimo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019.

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