di Cinzia de Stefanis

Non si ravvisa la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di iscrizioni ipotecarie su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato. Quando i contraenti erano consapevoli dei vincoli gravanti sull’abitazione al momento dell’acquisto. Questo è l’importante principio espresso dalla Cassazione civile, sezione III, con la sentenza del 28 Giugno 2018, n. 17010 sulla eventuale responsabilità del notaio per omessa verifica delle iscrizioni pregiudizievoli. Il caso: al momento della stipula di un atto pubblico di compravendita alcune unità immobiliari oggetto del contratto erano ancora gravate da un’ipoteca iscritta a favore di un istituto bancario in seguito alla stipula di un contratto di mutuo . Gli acquirenti erano ben consapevoli della situazione relativa all’ipoteca, tanto è vero che nella prima stesura dell’atto dai medesimi sottoscritta si faceva espressa menzione dell’iscrizione in questione in una parte del contratto. Ma che in un momento successivo hanno richiesto al notaio di annullare.

I giudici di cassazione accogliendo il ricorso del notaio sostengono che nell’atto notarile lo stesso «contiene, tra l’altro, a pag. 4, in una superficie circoscritta a forma rettangolare.. contrassegnata col numero «(1)» la seguente frase: «la parte venditrice inoltre garantisce la immunità di esso da ipoteche, privilegi anche fiscali e diritti di terzi pregiudizievoli in genere, ad eccezione della ipoteca iscritta a favore dell’Istituto Bancario, in dipendenza del contratto di mutuo registrato dallo stesso notaio. Ipoteca che la parte venditrice, si obbliga a cancellare a propria cura e spese nel più breve tempo possibile e, alla pagina successiva, nella parte finale relativa alla stesura dell’atto stesso, l’annotazione, con riferimento al predetto n. «(1)»: «annulla 66 parole e 13 numeri da «ad» a «possibile»». Alla luce di tutto ciò conclude la corte non incorre in responsabilità per negligenza il notaio che avrebbe dovuto far inserire nell’atto da rogare forme di garanzia degli acquirenti, nell’ipotesi in cui gli stessi hanno deciso di annullare la clausola sulla presenza di ipoteche e di stipulare comunque il contratto nonostante il dissenso del professionista.

Fonte: