Il diritto all’assegno una tantum in capo al coniuge di un soggetto deceduto in seguito a emotrasfusioni ha come fatto costitutivo del diritto azionato iure proprio la presenza dell’evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo.

Nel caso oggetto di decisione, è stato negato l’assegno una tantum per la vedova, dato che il diritto all’indennizzo del marito per danni da emotrasfusione era prescritto.

Cassazione civile sez. lav., 17/04/2018 n. 9415