Le maestre d’asilo, graziate sulla «speranza di vita», potranno andare prima in pensione. Idem facchini, spazzini e operai agricoli. A tali categorie di lavoratori (e alle altre appartenenti ai cosiddetti «lavori gravosi»), infatti, non si applica il programmato aumento di cinque mesi del requisito d’età per la pensione (vecchiaia e/o anzianità), decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019. A stabilirlo è la legge Bilancio 2018 che ha modificato il criterio di calcolo della speranza di vita e attuato dal dm 18/4/2018.
Si allontana il traguardo (età) della pensione. Le variabili che condizionano l’accesso alla pensione (e anche la misura) sono principalmente due: l’età anagrafica e i contributi versati all’Inps. Un tempo l’età anagrafica veniva fissata per legge ed era immodificabile, se non attraverso una nuova legge. Oggi, invece, vige un particolare criterio che, automaticamente, cioè senza necessità di una specifica legge, produce aumenti al requisito d’età per l’accesso a tutte le pensioni: è la c.d. «speranza di vita». Questa altro non è che un modo per indicare un indice statistico, calcolato dall’Istat, che misura la probabilità di vita: se la vita si allunga, automaticamente si elevano anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la pensione. In tal modo (senza prendersi cura del bilancio familiare del pensionato), si mantiene in equilibrio il bilancio previdenziale, il quale alla voce uscite per le pensioni contrappone quella dell’entrata dei contributi dei lavoratori (che quanto più restano al lavoro, tanto più aumentano le entrate in contributi). Gli attuali requisiti anagrafici di pensionamento (età) sono in vigore dal 1° gennaio 2016, quando hanno subito l’innalzamento di quattro mesi; il precedente e primo adeguamento c’è stato a gennaio 2013. Il prossimo adeguamento, il terzo, ci sarà dall’anno 2019 e sarà di ben cinque mesi; d’allora in avanti gli aumenti saranno biennali.
Gli esclusi dalla «speranza di vita». Qui, però, è intervenuta la legge di Bilancio 2018, introducendo alcune deroghe. Infatti, ha previsto l’esclusione dall’incremento della speranza di vita, come detto di 5 mesi e decorrente dal 1° gennaio 2019, nelle seguenti situazioni:

lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B alla legge Bilancio 2018 (si veda tabella) e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. «usuranti», ex art. 1 del dlgs n. 67/2011), a condizione che le stesse attività usuranti siano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di anzianità contributiva non inferiore a 30 anni;

lavoratori «precoci» (sono tali i lavoratori, dipendenti o autonomi, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età);

soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’Ape sociale.
I «graziati». La legge Bilancio 2018 aveva demandato a un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al predetto allegato B e anche alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Inps. Tutto ciò è avvenuto con i seguenti provvedimenti:

dm 5 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 47/2018, recante «specificazione delle professioni di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

dm 18 aprile 2018 pubblicato in G.U. n. 134/2018, recante «definizione delle procedure di presentazione della domanda i pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale».
Il primo provvedimento ha dettagliato le «professioni gravose» e precisato la classificazione ai fini Istat (si veda tabella). Il secondo provvedimento ha fissato le regole per la presentazione delle domande di beneficio all’Inps (sarà l’Inps adesso a dettare le istruzioni operative). La domanda consentirà di avere il riconoscimento dell’esonero dall’incremento di cinque mesi dell’età per andare in pensione dal prossimo anno. In base al dm, la domanda di pensione deve essere presentata all’Inps, in modalità esclusivamente telematica, attraverso apposito modello predisposto dall’istituto, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale Istat se previsto.
Due regole per calcolare le pensioni. Sono due le regole di calcolo delle pensioni: la retributiva e quella contributiva.
La regola retributiva. Secondo tale regola, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:
1. l’anzianità contributiva, data dal totale degli anni di contributi versati e accreditati fino a un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
2. la retribuzione/reddito pensionabile, pari alla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
3. l’aliquota di rendimento, pari al 2% per ogni annuo di retribuzione/reddito percepiti fino al limite di 46.60 euro annui per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2018 (il valore è aggiornato ogni anno) per poi decrescere per fasce di importo superiore.
Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite (46.630 euro), con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, e con 40 anni di anzianità contributiva è pari all’80%. Se la retribuzione supera il limite di 46.630 euro, l’importo della pensione risulterà composto di due quote:
1) quota A = determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
2) quota B = determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 2011 (dopo vale la regola contributiva!) alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
A ciascuna quota si applicano aliquote di rendimento diverse e determinate in base alle classi di retribuzione come indicato in tabella.
La regola contributiva. La regola contributiva funziona come un libretto di risparmio: il lavoratore accantona ogni anno parte dei propri guadagni (se è un lavoratore dipendente accantona, con il concorso dell’azienda, il 33% dello stipendio; se è un lavoratore autonomo accantona il 25% circa del proprio reddito; se è un collaboratore accantona il 33% del proprio compenso) poi, all’atto del pensionamento, al montante contributivo (= somma di tutti i contributi versati) si applica un coefficiente, cosiddetto di trasformazione, che converte i contributi in pensione.

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