IL VOSTRO QUESITO

Il termine “accidentale” in RC sembra definitivamente chiarito dalle recenti sentenze di Cassazione, nel senso che un evento può qualificarsi accidentale quando pur sussistendo la generica possibilità di accadimento intervengono circostanze estranee all’attività dell’agente; mentre non può essere considerato accidentale l’evento dannoso che si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell’agente.
Vorrei chiedere se lo stesso concetto è riferibile anche ad es. alle polizze “incendio” laddove nella garanzia aggiuntiva “acqua condotta e ricerca del guasto” riporta la dicitura di “rottura accidentale di impianti …”
Questo perché sistematicamente (alcune) compagnie, in presenza di tubazioni ammalorate o quasi inesistenti per la corrosione, contestano che il danno possa considerarsi accidentale, respingendo la richiesta dell’assicurato.
Io riterrei che il danno sia accidentale nella più ampia accezione del termine, fino a quando, però, con il sinistro l’assicurato ha preso coscienza dello stato di ammaloramento dei tubi, per cui non potrebbe invocare in epoca successiva un danno come precedentemente richiesto. Anche la compagnia, indennizzato il danno, potrebbe recedere dalla garanzia oppure mantenerla con scoperti e franchigie più elevati.

L’ESPERTO RISPONDE


Il concetto di “accidentalità” cui questi ha fatto riferimento per le polizze di R.C.G. trova applicazione anche nelle polizze “Incendio” relativamente alla garanzia “Acqua condotta e ricerca del guasto”.
La non indennizzabilità dei danni derivanti da usura delle tubazioni trova conferma nelle seguenti disposizioni di legge:
a) art. 1900, ultimo comma del Codice civile, là dove si parla espressamente di “interessi comuni all’ assicuratore”, per cui l’ assicurato deve fare quanto gli è possibile per prevenire il sinistro e diminuirne il danno;
b) art. 1906 del Codice Civile, che così dispone: “Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.- Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.”; pertanto la tubatura usurata sostanzia l’ evidente vizio della cosa “assicurata”;
c) il primo comma dell’articolo 1914 del Codice Civile, che così prevede: “L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.”;
d) l’ articolo 1915 che, in fine, prevede: ” L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’ assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”.