Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, qualora non sussista un fatto/reato, è risarcibile a condizione che:

  • l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale
  • la violazione sia grave
  • e il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi

E’ stato escluso, nella fattispecie, il risarcimento del danno alla persona subìto dal titolare di un bar gelateria per inadempimento alle obbligazioni del contratto di somministrazione di energia elettrica, atteso che vi era una totale assenza di indicazioni circa l’interesse costituzionalmente tutelato e di prove circa le conseguenze dannose derivate dall’inadempimento.

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2017 n. 17557