Nella responsabilità dall’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile, in deroga all’art. 1681 c.c. e in forza di quanto previsto dall’art. 1680 c.c., alle condizioni stabilite dall’art. 11 del Regio decreto legge n. 1948 del 1934, convertito nella legge n. 911 del 1935, norma tuttora applicabile.

Ne consegue che il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, dalla mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni prescritte agli artt. 9 e 10 del medesimo R.d.l. ossia, avvalendosi di un treno successivo per effettuare o proseguire il viaggio oppure rimborsando il prezzo corrisposto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 luglio 2017 n. 16495