Nella responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, la qualità di assicurato può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo, e quindi

  • il conducente,
  • il proprietario
  • le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma terzo.

Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo e a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato e un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.

Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di assicurato ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.

Infatti, l’ assicurato è il soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa, onde (cfr. art. 1891 c.c.), nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile responsabile del sinistro, in quanto non sia nè proprietario del veicolo né conducente dello stesso, la contrae per conto altrui o per conto di chi spetta; correlativamente la norma applicabile nel caso di specie, cioè l’art. 18 L. n. 990 del 1969, riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro.

Il regresso è accordato dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato; assicurato, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi.

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2017 n. 17963