Copertura anche per richieste successive alla scadenza
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina

Per i professionisti la copertura della responsabilità per danni deve valere anche per le richieste danni successive alla scadenza del contratto per fatti verificati quando la polizza era attiva. Con il limite di un decennio.

La legge annuale sulla concorrenza, n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, incide sulle condizioni dei contratti di assicurazione per i professionisti e vuol raggiungere un obiettivo molto semplice: il professionista deve essere comunque assicurato dai rischi di fatti illeciti occorsi nel periodo in cui era vigente la polizza, indipendentemente dal momento in cui il sinistro viene denunciato.

La legge sulla Concorrenza spazia in materia assicurativa anche innovando su altri capitoli e, in particolare, tratta di obbligo a contrarre in materia di Rc auto (controlli incrociati per smascherare chi chiede una polizza taroccando informazioni), degli specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative (via a una piattaforma per confrontare polizze e sottoscrivere la polizza on line), di bonus-malus (chiarezza sugli importi, ma anche aumenti automatici), di rinnovo tacito dei contratti (vietato per le coperture accessorie della copertura Rc auto, ma non esteso ad altre coperture del ramo danni).

Vediamo le novità nel dettaglio.

Professionisti. Il comma 26 dell’art. 1 della legge sulla Concorrenza n. 124/17 prevede che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

La predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

In altri termini, le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono prevedere l’offerta di condizioni che non contemplano clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.

Le compagnie devono pertanto offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a «errori» del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

La modifica dà attuazione a un rilievo dell’Antitrust, che ha criticato le polizze contenenti clausole che limitano la prestazione assicurativa solo a quei sinistri denunciati nel corso del periodo di validità contrattuale (clausole claims made).

L’effetto era che, al fine di colmare questa mancanza di copertura, al professionista rimanevano due opzioni: restare assicurato sempre con la stessa compagnia, oppure sostenere costi aggiuntivi acquistando anche i servizi assicurativi per i periodi di retroattività e/o postuma.

Preventivatore. Il comma 6 dell’art. 1 della legge sulla Concorrenza inserisce nel Codice delle assicurazioni private («Cap»: dlgs n. 209/2005) il nuovo art. 132-bis, dedicato agli obblighi informativi degli intermediari, precisando gli obblighi per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto Rc auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base.

In materia i lavori parlamentari ricordano che l’art. 22, comma 4 dl n. 179/12 ha previsto la definizione con decreto ministeriale, non ancora emanato, di uno schema di contratto di base di assicurazione per la Rc auto: ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico anche attraverso internet, deve definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi.

Il nuovo art. 132-bis, comma 2, obbliga gli intermediari a fornire l’indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore: esso sarà consultabile nei siti internet dell’Ivass e del MiSe e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

Il preventivatore cui si riferisce la norma è, attualmente, il «TuOpreventivatOre»: uno strumento gratuito e anonimo per confrontare i preventivi Rc auto di tutte le imprese presenti sul mercato. Attraverso il sito, tuttavia, non è possibile acquistare la polizza. I preventivi elaborati dal sistema sono comunque vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.

L’art. 132-bis, comma 3, assegna all’Ivass il compito di adottare le disposizioni attuative sia per ottenere i preventivi sia per la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un’agenzia della compagnia o, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di informazioni è affetto da nullità, rilevabile solo in favore dell’assicurato.

© Riproduzione riservata

Fonte:
logoitalia oggi7