Decisioni sulle cause di risarcimento fino a 100 mila euro
di Eden Uboldi

Competenze ampliate per il giudice di pace. Fra le nuove funzioni spazio alle controversie con valore non superiore a 50 mila euro relative a beni mobili e alle cause di valore fino a 100 mila euro per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Concentrerà nelle sue mani anche tutto il contenzioso condominiale a partire dal 2025

Dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2017, il decreto legislativo n. 116/2017, attuativo della legge 28 aprile 2016 n. 57 e contenente la riforma organica della magistratura onoraria, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 ed entrerà in vigore dal prossimo 15 agosto. Il decreto legislativo detta una disciplina dedicata alla magistratura onoraria, da applicare ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Puntando a un ripensamento dell’ufficio del giudice di pace, a cui vengono affidate nuove competenze. Regolamentato anche il regime previdenziale, assistenziale e assicurativo e fissati pure i compensi.

Al giudice di pace vengono assegnate le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, ovvero tutte quelle derivanti da errate applicazioni o da violazione delle norme del codice. Ma l’attribuzione di questa competenza avverrà solo a partire dal 31 ottobre del 2025. «Le controversie in materia di condominio sono spesso di grande rilevanza con riguardo sia ai diritti, anche di rango costituzionale, che ne sono oggetto, sia agli interessi economici coinvolti», ha detto Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia, dichiarando che la complessità della materia è stata più volte rilevata dal Consiglio superiore della magistratura. «Questo lasso di tempo consentirà di approfondire il problema al fine di trovare la soluzione più soddisfacente rispetto ai diversi interessi coinvolti», ha concluso.

Per quanto riguarda i sinistri, spetta sempre al giudice onorario di pace valutare le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, se il valore della controversia non supera i 100.000 euro, invece degli attuali 20 mila.

Nel caso di beni mobili, invece, il limite di 5 mila viene aumentato di sei volte: sue anche le cause con valore non superiore di 30 mila euro.

Raddoppiata, invece, la soglia per giudicare secondo equità: dagli attuali 1.100 euro si passa a 2.500.

In materia di diritti reali e comunione, sono attratte alla competenza del giudice di pace, i procedimenti sotto la soglia del valore di 30 mila euro inerenti: usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, riordino della proprietà rurale, accessioni, azioni di rivendica e negatorie, regolamento di confini, superficie, costituzione, acquisto, estinzione ed accertamento della servitù, impugnazione della divisione di beni immobili e scioglimento della comunione su beni immobili. Mentre, a cagione della loro ridotta complessità, si occuperà di: distanze nelle piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, luci e vedute, salvo eccezioni indicate, stillicidio ed acque, occupazione e invenzione di cose mobili, specificazione, unione e commistione, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, esercizio delle servitù, diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa.

Si introduce nel codice di procedura civile un art. 16-bis che estende la competenza del giudice onorario di pace all’esecuzione forzata mobiliare. Infine sentenzierà anche in merito ai procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, a quelli di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi e quelli di volontaria giurisdizione in materia successoria.

© Riproduzione riservata

Fonte: