IL VOSTRO QUESITO

Rimane operativa la garanzia RCA nei 15 giorni di mora anche se (durante il periodo di mora) la polizza viene stipulata con altra compagnia e quindi in data successiva alla scadenza originaria?

L’ESPERTO RISPONDE


Il DL 179, articolo 22 ha innovato il Codice delle assicurazioni Private inserendo il nuovo Articolo 170 bis, che prescrive quanto segue: “L’impresa di assicurazione e’ tenuta (omissis) a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. La risposta quindi è affermativa; la garanzia assicurativa della polizza RCA scaduta rimane operante fino al momento di stipulazione di un nuovo contratto, indipendentemente dall’impresa assicurativa con cui esso è stato stipulato. Alle ore 24 del 15°giorno dalla scadenza, decade automaticamente anche nel caso di omessa stipulazione di un nuovo contratto.