IL VOSTRO QUESITO

La normativa in vigore, in materia di RCA, prevede che la copertura di eventuali sinistri occorsi nel periodo di mora successivo alla scadenza siano risarciti anche in caso di polizza rca rinnovata con altro assicuratore solo successivamente a tale periodo? Un esempio pratico: polizza rca scaduta il 10 gennaio con compagnia Z, sinistro avvenuto il 15 gennaio, polizza rinnovata con compagnia Y il 20 gennaio. Questo sinistro sarà risarcito?

L’ESPERTO RISPONDE


La non prorogabilità dell’assicurazione della R.C.A. obbligatoria è stata stabilita con il decreto “Sviluppo” bis del 18 Ottobre 2012, convertito nella legge n. 221 del 17 Dicembre dello stesso anno; con tale legge fu inserito nel Codice delle assicurazioni l’ art. 170-bis, che così dispone: “1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.
Come chiaramente evincibile dall’ultimo comma di detto articolo, la garanzia assicurativa “prestata con il precedente contratto” deve ritenersi operante “fino all’effetto della nuova polizza.
Nel caso ipotizzato dal nostro lettore, la vecchia polizza sarà operante fino alle ore 24,00 del 20 gennaio, che quindi è tenuta a risarcire il sinistro verificatosi il 15 gennaio su polizza scaduta il 10 gennaio.