Una sola delle due cause era riconducibile alla società produttrice convenuta e nessuna delle due, a quanto ha affermato la Corte d’appello, poteva avere, in termini di probabilità, una maggiore attendibilità rispetto all’altra.

Ciò comporta che, anche richiamando la giurisprudenza in ordine ai criteri che regolano la causalità in sede civile (c.d. più probabile che non), la situazione che si è verificata nel giudizio in esame non poteva essere risolta in base alla regola ora indicata, perché si era di fronte a due diverse ipotesi, entrambe dotate del medesimo grado di probabilità.

L’onere della prova del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l’evento dannoso è a carico di chi agisce; ed è evidente che, in presenza di due cause alternative dotate entrambe del medesimo grado di probabilità, la permanenza dell’insuperabile incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire; il ricorso è stato pertanto respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 luglio n. 16655