di Carlo Giuro
Uno dei mantra dell’evoluzione del sistema previdenziale italiano è rappresentato da una parola chiave, flessibilità in uscita. Vi è però un altro profilo, simmetrico e speculare, di importanza pari, quello della flessibilità in entrata. In questa prospettiva si collocano le misure, previste nel testo della legge sulla concorrenza, approvata lo scorso 2 agosto, relative alla possibilità di aderire ai fondi pensione destinando anche solo una quota del tfr che si matura, anziché con l’intero importo come previsto oggi. In particolare, la nuova norma aggiunge la previsione secondo cui gli accordi collettivi possono stabilire la percentuale minima di tfr maturando da versare al fondo pensione. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. Intanto anche il nuovo tavolo di lavoro aperto tra governo e sindacati punta a rilanciare le iscrizioni ai fondi pensione.
Il riferimento puntuale è agli assunti di prima occupazione successivi alla data del 28 aprile 1993, dal momento che gli assunti prima di tale data possono già oggi versare fino al 50% del tfr. Qual è l’intento che si intende perseguire? L’obiettivo vuole essere quello di attenuare la rigidità del trasferimento integrale del tfr che è da un lato una fondamentale fonte di finanziamento della previdenza complementare, ma al contempo è anche un istituto cui il risparmiatore italiano è molto affezionato. Questa modifica di legge infatti punta a favorire lo sviluppo delle iscrizioni specie in quei settori, come quello delle piccole e medie imprese, in cui il livello di adesione risulta ancora limitato. La Covip auspica poi che misure analoghe possano essere valutate anche per il settore pubblico, per favorire l’accesso alla previdenza complementare anche ai dipendenti assunti prima del 2001, che godono del regime del trattamento di fine servizio (tfs).
Andando ad un inquadramento di sistema, va ricordato come il tfr è individuato dal sistema previdenziale come fonte di finanziamento dei fondi pensione. Qual è la motivazione? L’obiettivo è quello, al di là della mera adesione, che il lavoratore possa costruire una posizione previdenziale congrua. Va infatti ricordato come il tfr rappresenti il 6,91% della retribuzione annua che, aggiungendosi al contributo del datore di lavoro e a quello del lavoratore, alimenta in maniera sostanziosa la posizione previdenziale. Allora quali sono oggi le opzioni a disposizione del lavoratore dipendente del settore privato con riferimento alle quote maturande del tfr? Oggi le strade sono quattro. Innanzitutto il lavoratore può far confluire il tfr a una forma di previdenza complementare con modalità tacita (silenzio assenso): se entro sei mesi dalla prima assunzione non ha effettuato alcuna scelta, il datore di lavoro fa confluire la liquidazione maturanda alla forma previdenziale collettiva di riferimento (fondo negoziale o aperto ad adesione collettiva) o, in mancanza di questa, a Fondinps. In secondo luogo il lavoratore può far confluire, con modalità esplicita, il tfr a una forma di previdenza complementare da lui stesso designata investendo eventualmente anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria e del datore di lavoro) che sarà deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro. Terza opzione è quella di mantenere il regime del tfr, con modalità esplicita. Il tfr resterà, quindi, accantonato presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, sarà destinato al fondo di tesoreria presso l’Inps. La quarta ipotesi, infine, prevede che si possa ricevere il tfr in busta paga mensilmente con modalità esplicita: la scelta diventa irrevocabile dalla data di esercizio fino al 30 giugno 2018. La facoltà è disponibile anche per tutti coloro i quali hanno già effettuato la scelta riguardante il tfr, sia nel caso di destinazione a un fondo pensione sia di mantenimento in azienda.
Quali i dati? Nel 2016 il flusso di tfr generato nel sistema produttivo può essere stimato in circa 25,2 miliardi di euro: di questi, 13,7 miliardi sono rimasti accantonati presso le aziende, 5,7 miliardi versati alle forme di previdenza complementare e 5,8 miliardi destinati al fondo di tesoreria. Dall’avvio della riforma, prosegue la Covip, la ripartizione delle quote di tfr fra i diversi utilizzi è rimasta pressoché costante: circa il 55% dei flussi resta accantonato in azienda, un quinto del tfr viene annualmente versato ai fondi di previdenza complementare e il residuo viene indirizzato al fondo di tesoreria. (riproduzione riservata)

Fondinps ha esaurito la sua funzione
Nel 2016 è rimasto marginale il conferimento tacito del tfr. Sono state 15,4 mila le adesioni di questo tipo e per la maggior parte sono confluite nei fondi negoziali. Soltanto 1.400, infatti, sono stati gli iscritti a Fondinps, il fondo pensione residuale costituito presso l’ente di previdenza obbligatorioe introdotto nel 2007 con l’avvento del silenzio assenso. L’iscrizione con modalità tacita alle forme complementari ad adesione collettiva segue precise modalità stabilite dalla legge. Salvo dissenso espresso da parte del lavoratore e qualora gli accordi collettivi non prevedano una forma di riferimento (fondo pensione negoziale o aperto ad adesione collettiva), i flussi di tfr confluiscono a Fondinps. Dal 2007, le iscrizioni tramite il conferimento tacito del tfr sono state 268 mila, di cui circa 211 mila nei fondi negoziali e 20 mila in fondi preesistenti e aperti. Per quanto concerne Fondinps le adesioni sono risultate 37,3 mila, di cui solo 6 mila con versamenti contributivi effettuati nell’ultimo anno. La Covip ricorda che le iniziative di vigilanza poste in essere nei confronti di Fondinps, che è stato anche interessato da un accertamento ispettivo concluso agli inizi del 2017, hanno evidenziato crescenti difficoltà di tale fondo a mantenere condizioni di efficienza operativa. La fragilità che ne connota l’assetto organizzativo si inserisce in un peculiare contesto strutturale condizionato dalla sostanziale assenza di prospettive di crescita del numero di adesioni tacite che possano confluire in tale forma pensionistica. Ciò comporta che i costi affrontati per la copertura delle attività del fondo risultano di entità significativa in rapporto alle dimensioni patrimoniali esigue che non appaiono suscettibili di un’adeguata evoluzione. Alla luce di tali considerazioni la Covip ha illustrato ai ministeri del lavoro e dell’economia che sono venute meno le condizioni che hanno portato all’istituzione di un’autonoma forma di previdenza complementare di tipo residuale con la conseguente proposta di soppressione del fondo medesimo, mediante intervento normativo. La Covip ha fatto questa proposta anche in considerazione del fatto che si è andato ormai completando il quadro dei settori produttivi coperti da un proprio fondo pensione, rendendo sempre più esiguo l’ambito dei potenziali aderenti a Fondinps. (riproduzi

I vantaggi delle adesioni automatiche con il contributo aziendale
Una delle esperienze cui si guarda con maggiore interesse per rilanciare le iscrizioni alla previdenza complementare è quella delle adesioni contrattuali. Queste prevedono l’introduzione di un automatismo di adesione da parte del lavoratore in virtù dell’applicazione di un determinato contratto collettivo con il versamento di un contributo del datore di lavoro (senza ulteriori obblighi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di versare il tfr o attivare la contribuzione a proprio carico facendo anche scattare l’ulteriore versmaento dell’azienda previsto quando il lavoratore versa il proprio contributo).
Il meccanismo, sperimentato in alcune aree contrattuali ed in fase di espansione, può ritenersi un modello di successo. Attingendo alla relazione annuale della Covip emerge che nel 2016 sui fondi negoziali sono confluite 251 mila nuove iscrizioni di cui ben 148 mila derivano proprio dal meccanismo di adesione di tipo contrattuale disposto a partire dal 2015 per i lavoratori edili (si tratta dei fondi negoziali Prevedi, Fondapi e Cooperlavoro) ed esteso, nell’ultimo trimestre del 2016, anche a una porzione
della platea del fondo dedicato ai dipendenti delle aziende del settore cartario, aziende grafiche ed editoriali (fondo Byblos).
Ad esempio in Prevedi il contributo mensile a carico del datore di lavoro, denominato contributo contrattuale, ha un importo variabile tra gli 8 e 16 euro mensili, a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore.
Il versamento del contributo contrattuale comporta l’adesione al fondo stesso. Per chi è già iscritto, questo importo si somma alle altre fonti scelte dagli aderenti
al momento dell’adesione (contributo individuale, aziendale e tfr). Quali sono le considerazioni? Un primo bilancio dell’esperienza fin qui maturata, sottolinea l’autorità di vigilanza sui fondi pensione, mostra come, a fronte di un consistente incremento della platea degli aderenti, soltanto una minima parte di quelli che hanno aderito con il meccanismo contrattuale ha deciso di conferire anche il proprio contributo e la quota di tfr prevista. In ogni modo va considerato che l’adesione contrattuale rappresenta un utile gancio per instaurare un proficuo rapporto con i lavoratori del settore di riferimento. In questa prospettiva assume perciò un significato strategico il percorso informativo e promozionale ipotizzato dalle forme interessate da adesioni di tipo contrattuale. Il successo di simili iniziative, prosegue la Covip,
è condizionato poi anche dalle caratteristiche del bacino di riferimento. Nel caso dei lavoratori edili le specificità del settore (frammentarietà del numero
delle imprese, forte dipendenza ciclica della domanda di lavoro, elevata mobilità occupazionale) rendono di per sé non agevole l’adesione con versamenti adeguati e continuativi. Ne conseguono rischi di avere a regime una quota strutturale e non trascurabile di iscritti al fondo che ricevono il solo accredito di somme a titolo di contribuzione del datore di lavoro e poi sospendono i versamenti a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro (salvo poi riattivarli nel caso di reintegro nel settore
con un nuovo contratto). Viceversa, per forme pensionistiche che si rivolgono a lavoratori con condizioni di lavoro più continuative, è ragionevole attendersi che il meccanismo dell’adesione contrattuale, accompagnato da una campagna informativa mirata, possa rappresentare lo strumento per favorire la piena adesione alla previdenza complementare. (riproduzione riservata)

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