IL VOSTRO QUESITO

Vorrei conoscere l’entità di ogni sanzione che può commiare l’IVASS nei confronti degli intermediari (agenti) riguardo il sempre più comune argomento “mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati”.

L’ESPERTO RISPONDE


Le sanzioni irrogabili agli intermediari di assicurazione sono di due tipi: sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative-pecuniarie.
Le sanzioni disciplinari sono irrogabili alle persone fisiche esercenti attività di intermediazione in forma individuale o in veste di responsabili di società di intermediazione, ma non alle società, mentre le sanzioni amministrative pecuniarie possono colpire tanto le persone fisiche, quanto le società.
Venendo nello specifico alla sua domanda:
– le sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento di cui agli articoli da 46 a 57 e di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 sono fissate dall’art. 62, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento, che per le varie fattispecie prevede rispettivamente la radiazione dal Registro degli intermediari, la censura ed il richiamo;
– le sanzioni amministrative pecuniarie consistono invece nella condanna al pagamento di una somma di denaro, la cui entità è stabilita dall’art. 324 del codice delle assicurazioni private, mentre i destinatari di tali sanzioni, la procedura di applicazione delle stesse, le misure correttive in presenza di pluralità di violazioni e le norme sul loro pagamento trovano riscontro negli articoli 325, 326. 327 e 328 del medesimo codice.