Pagine a cura di Antonio Ciccia Messina

Incrocio di dati dall’archivio informatico sui sinistri, scatola nera e perizie: sono tre le armi affilate dalla legge annuale sulla concorrenza, la n. 124/17 in G.U. del 14 agosto, contro le frodi assicurative. Le compagnie sono autorizzate a non formulare la proposta di risarcimento dei sinistri auto in caso di sospetta truffa. La black box è sdoganata anche ai fini probatori: la registrazione fa piena prova in giudizio. Mentre i testimoni sono trattati con diffidenza. E si vara la tabella unica nazionale per il calcolo del risarcimento delle macro lesioni. Questo in sintesi il contenuto degli interventi disposti dal parlamento per regolare il mercato assicurativo.

Proposta di indennizzo. I risarcimenti saranno passati alla cernita dei possibili raggiri, con l’obiettivo di mettere in un angolo i furbetti del sinistro e creare economie e abbassare i premi per chi si comporta correttamente.

La gestione del sinistro si compone di due fasi: quella stragiudiziale e quella giudiziale. Nella fase giudiziale il danneggiato o il suo avvocato parlano direttamente con l’assicurazione e i suoi fiduciari: il perito, il liquidatore.

Sempre nella fase stragiudiziale emerge la figura degli accertatori, incaricati di vagliare congruità del sinistro e della quantificazione del danno.

Prima del giudizio il sinistro stradale viene gestito stragiudizialmente, al di fuori del contenzioso, e, anzi, con il dichiarato obiettivo di evitare strascichi giudiziari.

Questa fase è anche quella che desta maggiori preoccupazioni per possibili abusi, con tentativi di farsi pagare sinistri inesistenti o risarcimenti per sinistri accaduti, ma gonfiati nell’importo.

Il senso degli interventi della legge sulla concorrenza è affinare le procedure in cui l’assicurazione può non formulare proposta transattiva. Una mano viene data dalla tecnologia. Attraverso l’incrocio dei dati raccolti e memorizzati e incrociabili in un data base integrato e anche attraverso l’utilizzo di dispositivi installati sui veicoli.

Una volta terminata la fase stragiudiziale, il danneggiato potrà agire, seguendo la trafila di legge (compresa la negoziazione assistita) e, quindi, il passaggio iniziale non pregiudicherà il diritto al rimborso integrale.

La prassi giudiziale dovrebbe, però, tenere conto della eventuale strumentalità o errore non giustificabile nel rifiuto di formulare proposta risarcitoria per sospetta frode.

In altre parole, se la compagnia esagera sbaglia, perché commette errori di valutazione e vede una frode dove non c’è, il giudice dovrebbe valutare se, all’esito del giudizio, addossare all’assicurazione stessa l’onere del rimborso di maggiori spese legali.

Altro intervento riguarda la trasparenza della procedura di risarcimento, che significa trasparenza per l’assicurazione, innanzi tutto. Il danneggiato deve essere trasparente ed esibire all’assicurazione non un semplice preventivo, ma il documento fiscale ufficiale, la fattura, della riparazione.

Indici di anomalia. La cosa migliore sarebbe sempre il risarcimento da parte dell’assicurazione, evitando la lite.

A questo scopo la legge obbliga le compagnie a formulare una proposta di risarcimento. Solo se non venisse ritenuta congrua, allora ci sarebbe l’ulteriore fase della causa.

La legge sulla concorrenza individua alcuni casi in cui la compagnia potrà non fare la proposta di risarcimento e questo potrà capitare in casi in cui emergano sospetti di truffe ai danni delle società.

Vediamo le nuove norme e in particolare il comma 21, che integra l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private («Cap»).

Il comma 2-bis dell’articolo 148 del Cap consente all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento se dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due «parametri di significatività».

Come spiegano i dossier parlamentari, l’offerta risarcitoria potrà essere omessa in presenza di elementi sintomi di frode ricavabili dall’archivio informatico integrato dell’Ivass (sostituisce la banca dati sinistri), dai dispositivi elettronici installati sui veicoli (scatola nera o equivalenti, oppure il meccanismo che impedisce l’avvio del veicolo in caso di tasso alcolemico elevato) o ancora da una perizia, da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

Esemplifichiamo. Si consulta il data base ed emerge che un determinato danno a quel veicolo è già stato pagato; oppure la scatola nera racconta un episodio in maniera non conforme al racconto del danneggiato e di eventuali testimoni; oppure ancora un perito studia le tracce del sinistro, la posizione dei veicoli, lo stato degli stessi dopo il sinistro e si convince che il racconto del danneggiato non collima (vuoi quanto a modalità di realizzazione del sinistro, vuoi quanto a entità delle conseguenze).

Dunque se dalla consultazione dell’archivio informatico risultano indici di anomalia, definiti dall’Ivass con apposito provvedimento, o altri indicatori di frode sono segnalati dai dispositivi elettronici che registrano l’attività del veicolo o sono accertati con una perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

Procedura. Il comma 22 della legge annuale sulla concorrenza prevede che, qualora l’impresa rifiuti di formulare l’offerta di risarcimento, l’azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di 60 giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Fattura del carrozziere. Più trasparenti le procedure di risarcimento. Il comma 24 della legge annuale sulla concorrenza inserisce il nuovo articolo 149-bis nel Cap, disciplinando le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito.

Si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata dall’assicurazione solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni, purché si tratti di impresa autorizzata.

In sostanza, in caso cessione del diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale da parte dell’assicurato a favore dell’impresa che ha effettuato la riparazione del veicolo, l’assicurazione paghi su fattura e non su un semplice preventivo.

L’impresa deve essere abilitata ai sensi della legge 122/1992.

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