Nell’assicurazione contro i danni, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito e gli abbia richiesto reiteratamente di conoscere l’esito di tali accertamenti, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici.

Deve escludersi che il conferimento al perito dell’incarico di compiere accertamenti sul danno abbia comportato, da parte dell’assicuratore, il riconoscimento del diritto dell’assicurato, atteso che l’attività del tecnico era volta non soltanto a quantificare il danno, ma anche ad accertarne la riconducibilità nell’ambito della copertura assicurativa.

Deve egualmente escludersi che tale conferimento abbia determinato, di per sè, l’automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell’incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale; interruzione che trova giustificazione nell’esistenza di un impedimento di fonte negoziale all’esercizio del diritto fino all’esaurimento delle operazioni tecniche.

Né, per altro verso, può ritenersi che le missive inviate dall’assicurato al perito abbiano costituito idonei atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore, in quanto non rivolte alla parte o a un suo rappresentante legale (bensì a un mero mandatario tecnico, secondo la qualificazione datane dal giudice di appello).

Deve tuttavia ritenersi che la pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall’assicuratore, di cui l’assicurato sia informato (come nel caso, in cui l’INPDAP aveva ricevuto dal perito la richiesta di inviare documenti attinenti al sinistro), e il concomitante ripetuto interessamento dell’assicurato a conoscere gli esiti di tale accertamento non possano risultare privi di significato, se si considera che il fatto stesso della pendenza dell’incarico determina – secondo criteri di ragionevolezza, correttezza ed economia – l’opportunità che le parti ne attendano l’esito prima di adottare ulteriori iniziative, risultando all’evidenza superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell’assicuratore fino all’esito degli accertamenti di natura tecnica che lo stesso assicuratore ha ritenuto necessari al fine di determinarsi sulle pretese dell’assicurato.

Ciò comporta che l’assicurato non debba subire pregiudizio dall’attesa di tale esito, a condizione tuttavia che abbia dimostrato (anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall’assicuratore) la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell’assicuratore sia dipeso proprio dall’esigenza di attendere l’esito degli accertamenti demandati al perito; ricorrendo tale condizione, sarebbe contrario ai più elementari criteri di ragionevolezza ritenere che la prescrizione continui a decorrere durante il tempo impiegato dall’assicuratore per determinarsi (anche tramite accertamenti di natura tecnica) in merito alla pretesa dell’assicurato che, per parte sua, sia rimasto in vigile attesa di tali determinazioni.

Si vuol dire, in altri termini, che le comunicazioni dell’assicurato al perito incaricato dall’assicuratore, non idonee come atti di costituzione in mora, valgono senz’altro a dar conto di un persistente interesse dell’assicurato a far valere la propria pretesa e a giustificare l’interruzione del termine di prescrizione fintantoché l’assicurato non venga reso edotto (dal perito o dall’assicurazione) dell’avvenuta ultimazione dell’accertamento, così da potersi orientare sulle iniziative da assumere nei confronti dell’assicuratore e da subire gli effetti dell’eventuale successiva inerzia, anche in termini di maturazione della prescrizione.

Cassazione civile sez. III, 26/07/2017 n. 18376