Deducibili dal reddito i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti. La deducibilità è riconosciuta nel limite di 3.615,20 euro e nel rispetto delle stesse condizioni previste per i dipendenti in servizio, purché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 65/E diffusa ieri.

I contributi di assistenza sanitaria. I contributi di assistenza sanitaria, versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, dal datore di lavoro o dal lavoratore, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente purché di ammontare inferiore al limite di 3.615,20 euro (art. 51 del Tuir). Ai fini della deducibilità è necessario che i contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale». Questi contributi, come chiarito anche dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche se versati in favore di familiari del dipendente, compresi quelli non fiscalmente a carico dello stesso; occorre, in ogni caso, che le somme siano versate ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Il trattamento delle somme versate dagli ex dipendenti. Considerata l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza ad accordi aziendali, come precisato anche dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 293/E del 2008. La risoluzione n. 65/E chiarisce che i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali.
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