Per la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. occorre che il fatto illecito sia stato commesso da un soggetto legato da un rapporto institorio o di preposizione con il responsabile rapporto che ricorre, non solo nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, ma in tutti i casi in cui per volontà di un soggetto -committente-, un altro soggetto -commesso- esplichi un’attività per suo conto e sotto il suo potere.

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016 n. 12283