di Nicola Mondelli

Nuova salvaguardia, e sarebbe l’ottava, in pista per i docenti pensionandi.A prevederla una proposta di legge presentata il 10 giugno 2016 dai deputati del PD Cesare Damiano, Maria Luisa Gnecchi ed altri.

I docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, prevede la proposta, che nel corso del 2011 avevano fruito, al fine di prestare assistenza ad un parente con disabilità grave, del congedo straordinario retribuito di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, potranno chiedere di andare in pensione a decorrere dal 1° settembre 2017, ma non oltre il 1° settembre 2019, se in possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art.24 del decreto legge 201/2011( riforma Fornero).

A partire dal 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia sono: 65 anni e tre mesi per gli uomini e 61 e tre mesi per le donne; per accedere al trattamento pensionistico di anzianità sono: quaranta anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica oppure quota 97( 35 di contributi e 61 e tre mesi di età).

Per gli anni successivi e fino al 2019 i suddetti requisiti potrebbero subire aumenti legati alla normativa sulla speranza di vita.L’esame del ddl in sede referente, assegnato il 18 luglio 2016, con il n. 3893, alla XI Commissione lavoro della Camera il cui presidente è lo stesso Damiano, è iniziato il 27 luglio, è proseguito fino al 2 agosto e riprenderà a settembre dopo la pausa estiva.

Al fine di tutelare alcune categorie di lavoratori che si sono ritrovate, con l’entrata in vigore del citato art. 24 del decreto legge 201/2011, vittime di un cambiamento assolutamente non prevedibile, con uno spostamento del diritto alla pensione di sei o sette anni, l’obiettivo dichiarato dai presentatori della nuova proposta di legge è quello di concludere il percorso delle salvaguardie in materia pensionistica, percorso peraltro già in parte coperto da sette precedenti analoghi provvedimenti legislativi.

Tra il personale che merita di essere tutelato, quest’ultima proposta di legge se da un lato include ancora anche quello della scuola, che nel corso del 2011 aveva fruito dei periodi di congedo straordinario di cui all’articolo articolo 42, comma 5, del citato decreto legge 201/2011 ( per un massimo di due anni anche non continuativi), dall’altro propone di estendere la platea degli aventi titolo anche al personale che nel corso del 2011 aveva fruito del congedo straordinario per assistere un parente disabile in situazione di gravità.

La settima salvaguardia (art. 1, commi da 263 a 270, della legge di stabilità 2016), aveva invece limitato il diritto al solo personale che assisteva il figlio disabile grave. Una limitazione che era apparsa incomprensibile, frutto forse di una errata valutazione da parte dell’Inps della platea dei potenziali beneficiari. Resta invece ancora escluso il personale che nel corso del 2011 aveva fruito, sempre per assistere un parente disabile in situazione di gravità, solo dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992( tre giorni al mese retribuiti) non possedendo i requisiti per accedere al congedo straordinario.

Ancora una volta non ha invece trovato spazio nella norma di salvaguardia il personale della scuola rientrante nella cosiddetta quota 96 che, pur avendo maturato tale quota entro l’anno scolastico 2011-2012 anziché entro il 31 dicembre 2011, non aveva potuto accedere al pensionamento sulla base della disciplina vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

L’esclusione del personale docente e ausiliario della scuola discenderebbe, secondo quanto sostenuto da Gnecchi in sede di relazione illustrativa della proposta di legge, oltre che dal numero ormai ridottissimo del personale di cui trattasi, dalla necessità di accelerare il più possibile l’iter del provvedimento, che subirebbe inevitabili rallentamenti qualora si dovessero acquisire elementi informativi anche da altri ministeri.

I dati forniti dall’onorevole Gnecchi confermerebbero la esiguità del personale ancora interessato. Dei 4.000 soggetti inizialmente interessati quasi la metà, infatti, avrebbe già avuto accesso al pensionamento per effetto delle salvaguardie previste per coloro che assistono familiari disabili, altri, soprattutto donne, avrebbero nel frattempo maturato i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata, mentre un ulteriore contingente ha potuto accedere al pensionamento grazie alla possibilità di cumulare il riscatto del periodo di laurea con quello dei periodi di congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro.

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