In caso di omicidio colposo del dipendente, la responsabilità del datore di lavoro che abbia fornito i dispositivi di sicurezza e adempiuto ogni obbligazione propria della sua posizione di garanzia, può essere esclusa solo in conseguenza di un comportamento del lavoratore avente i caratteri

  • dell’eccezionalità,
  • dell’abnormità
  • e dell’esorbitanza

rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

Cassazione penale sez. IV, 11/05/2016 n. 24139