di Lucio Berno

Infatti il Codice della Strada impone anche a chi transita a piedi di attenersi agli obblighi imposti dal Codice della Strada e comunque di evitare pericoli per se o per altri.

Proviamo a fare il punto della situazione su questa controversa materia. Tutti noi abbiamo assimilato l’assunto che: “Il pedone ha sempre ragione“. E se è vero che molto spesso è la persona alla guida ad essere in torto, è altrettanto vero però che altrettanto spesso ignari conducenti vengono coinvolti in sinistri a causa di pedoni imprudenti.

E’ fuori di ogni dubbio che è in capo al conducente del veicolo l’obbligo di prestare maggiore attenzione e ciò perché si trova alla guida del mezzo più pericoloso.

Tuttavia, corre l’obbligo di rammentare che l’art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni varie misure di attenzione particolare quando circolano sulle strade. Vediamo quali:

  • di circolare su marciapiedi,
  • banchine,
  • viali e altri spazi per essi predisposti,

ma se questi dovessero mancare o per i motivi più disparati essere ingombri oppure interrotti o anche insufficienti  essi dovranno:

  • circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.

Ancora. Quando interessati ad attraversare la carreggiata dovranno:

  • servirsi degli attraversamenti pedonali,
  • dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi

ma se per caso non dovessero esistere o essere più lontani di 100 mt.

  • possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

Gli obblighi in capo al pedone di certo non finiscono qui. Ma noi ci faremo aiutare da alcune pronunce giurisprudenziali per approfondire gli argomenti fin qui trattati.

E’ il caso della terza sezione civile che nella sentenza n. 9242/2016, ha precisato:

quando viene investito un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie ecco che allora l’art. 2054 c.c. comma 1 pone a a carico del conducente del veicolo una presunzione juris tantum di colpa.

Per superare tale presunzione spetta al conducente l’onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala parandosi imprevedibilmente dinanzi al veicolo che lo ha investito. 

Per questo motivo il pedone potrà essere ritenuto responsabile in via esclusiva del sinistro ma solamente quando ciò sia stato causato da una sua condotta improvvisa ed imprevedibile.

In questo senso si è espressa sempre la Cassazione con l’ordinanza n. 20307/2014, nella quale il pedone è stato ritenuto responsabile di aver “tagliato la sede stradale in senso diagonale” ma sbucando improvvisamente all’autovettura che lo ha investito.

Se il pedone tiene una condotta imprevedibile e anormale così che l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo ecco che su di esso ricade l’intiera responsabilità del danno.

In questo senso appare interessante persino la sentenza del Tribunale di Genova (645/2015) che ha ritenuto responsabile il pedone di una condotta imprevedibile e anormale, così che l’automobilista si è trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

Nel caso in esame, la persona a piedi, aveva attraversato la strada di corsa e a piedi, nonostante avesse il semaforo rosso.

L’autocarro responsabile dell’investimento, con asfalto bagnato e in un momento di intenso traffico, non aveva potuto evitare l’impatto, ma nessuna responsabilità può essergli ascritta avendo dimostrato che è stata la comparsa improvvisa sulla traiettoria di marcia a provocare il sinistro.