In caso di sinistro avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione il proprietario o il custode -tale essendo anche il detentore o il concessionario- risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del caso fortuito.

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016 n. 13222