Si deve escludere la sussistenza di profili di colpa specifica e/o generica nel comportamento di chi, in qualità di responsabile tecnico, realizzi una situazione di assoluta sicurezza dei lavori da svolgere nell’area sottoposta al suo controllo, tramite l’adozione coordinata ed efficace delle opportune misure di prevenzione, nonostante l’evento sia stato causato dall’inottemperanza a tali prescrizioni da parte delle vittime.

L’estensione del dovere di scongiurare eventi lesivi trova un limite espresso nell’imprevedibile volontà di ignorare, nonostante i plurimi solleciti, le cautele progettate, fornite e imposte dai titolari delle posizioni di garanzia.

Cassazione penale sez. IV, 08/03/2016 n. 23521