di Anna Laura Antognini e Alessandro Foderà, Studio Bernoni Grant Thornton

Coassicurazione, l’accessorietà è anche a favore del cliente. Il regime Iva applicabile alle cosiddette «commissioni di delega», nell’ambito dei contratti di coassicurazione, è al centro di un acceso dibattito tra chi (Agenzia delle entrate e giurisprudenza di merito minoritaria) ritiene che tali prestazioni siano imponibili da assoggettare ad Iva e chi (compagnie assicurative e giurisprudenza di merito predominante) ritiene siano da qualificarsi (i) operazioni esenti, o (ii) prestazioni di mandato relative a prestazioni esenti, oppure (iii) accessorie a prestazioni esenti.

Con riferimento al dibattito sull’accessorietà, di recente la Ctr Lazio, con la sentenza n. 3051 del 18 maggio 2016, ha statuito che la prestazione coassicurativa non può essere ritenuta accessoria a quella assicurativa poiché «il vantaggio che ne ricava l’assicurato sarebbe del tutto indiretto».

Di opposto avviso è risultata la sezione 12 della Ctr Lombardia che, con sentenza n. 2230 dello scorso 14 aprile, ha concluso che «gli importi addebitati a titolo di commissione di delega, non possono essere qualificati come prestazioni diverse e autonome rispetto a quella assicurativa, dovendosi raffigurare nella stessa un «unicum» con l’originario contratto di assicurazione, quale prestazione accessoria dello stesso».

In proposito, molteplici argomenti connessi alle caratteristiche del contratto di coassicurazione (mai adeguatamente approfondite dai giudici di merito) paiono supportare in modo decisivo la tesi dell’accessorietà.

In primis, la ratio stessa del contratto di coassicurazione, ovvero la ripartizione del rischio nell’ambito di un contratto unitario.

In secundis, in sede di sottoscrizione il contraente, il cui interesse a intrattenere e gestire il rapporto con un’unica controparte è del tutto naturale (si pensi alle difficoltà per l’assicurato di gestire pratiche frammentate con le singole compagnie), conosce e concorda espressamente il rapporto di delega.

Stante la necessità del consenso del cliente e il suo evidente interesse, se è vero che il servizio di delega è accessorio ad una prestazione svolta a favore delle compagnie deleganti, è altrettanto vero che il medesimo servizio è anche accessorio alla (ed elemento tipico della) prestazione assicurativa effettuata nei confronti del contraente medesimo, che ha anch’egli (necessariamente) concordato la clausola di delega e che da essa ritrae un innegabile ed evidente beneficio (la gestione dell’intero rapporto con una sola controparte).

In altri termini, l’attribuzione di un potere di rappresentanza derivante dalla delega implica effetti diretti sulla situazione giuridica dell’assicurato.

Il servizio è pertanto accessorio al rapporto assicurativo visto nella sua globalità, inteso come rapporto tra la compagnia delegataria, le altre compagnie con le quali ripartisce il rischio e il soggetto assicurato. La parola ora va alla Suprema Corte, in procinto di esprimersi per la prima volta su tale materia.
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