Nella circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo -sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra- per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione.

Il principio di affidamento non può operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità ed evitabilità in concreto della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo;

ma la giurisprudenza ha escluso che un comportamento anche gravemente imprudente o negligente della persona offesa possa dirsi per ciò stesso imprevedibile: a titolo d’esempio, la Corte di legittimità è pervenuta all’affermazione di responsabilità di un automobilista imputato di omicidio colposo in danno di un motociclista che, nell’atto di sorpassare in modo azzardato l’autovettura dell’imputato -mentre quest’ultimo si accingeva a effettuare una manovra di parcheggio-, veniva investito dalla stessa autovettura e rovinava a terra battendo il capo e così riportando lesioni che lo traevano a morte. In quel caso, la Corte di legittimità ebbe ad affermare che l’imputato, «pur agendo nel rispetto del codice della strada, azionando il lampeggiatore di direzione nello svoltare a sinistra, non ha ben valutato, negligentemente, la manovra azzardata che stava compiendo il motociclista e, quindi, anziché fermarsi ed evitare lo scontro ha fidato nelle sue capacità di prontezza di riflessi di inserirsi immediatamente nell’area di parcheggio. In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di ragionevole prevedibilità della condotta di guida della vittima». Sussisteva infatti una «situazione di pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per svoltare a sinistra, per immettersi nell’area di parcheggio laterale, che esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l’adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente avrebbe dovuto accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra».

In termini generali, non può trascurarsi che la disciplina relativa alla condotta alla guida, regolata da norme cautelari ben precise -quali quelle del Codice della Strada-, esprime nel suo insieme una serie di comandi e divieti che, al di là del valore precettivo, si giustificano sovente in base a possibili rischi di una condotta difforme da parte del conducente, potenzialmente derivanti anche dalla condotta negligente o imprudente altrui.

Nel caso de quo, assume particolare rilievo l’art. 154 del Codice della Strada, riferito fra l’altro al cambiamento di direzione o di corsia: detto articolo stabilisce fra l’altro che «i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi», devono «assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi»; ed inoltre sono tenuti a «segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 1 luglio 2016 n. 27059