Cattolica Assicurazioni chiude il primo semestre con un utile netto pari a 25 milioni di euro con una perdita del 62,7% rispetto al primo semestre 2015.

La raccolta premi complessiva, si legge in una nota, è di 2.528 milioni di euro alla quale concorrono i premi danni con 996 milioni di euro e i premi vita con 1.526 milioni. Il combined ratio migliora rispetto a giugno 2015, ed è pari a 92,5%, confermando la performance industriale positiva. L’indice Solvency II, calcolato con la Standard Formula, è pari a 1,88 volte il minimo regolamentare.

I dati al 30 giugno 2016 confermano la solidità patrimoniale del Gruppo con un patrimonio netto consolidato pari a 2.070 milioni di euro (2.159 milioni di euro al 31 dicembre 2015, prima della distribuzione dei dividendi).

Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni  ha anche deliberato l’esercizio del diritto di recesso unilaterale dagli accordi di partnership con Banca Popolare di Vicenza, pendenti dal 2007, in relazione alla intervenuta trasformazione della forma giuridica della stessa Banca da cooperativa a società per azioni.

La piena efficacia del recesso si produrrà allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione da parte di B.P.Vicenza della relativa comunicazione, si legge in una nota, e
comporterà una articolata serie di effetti immediati tra i quali l’immediata cessazione, alla data della comunicazione del recesso, di tutte le rappresentanze e tutele di B.P.Vicenza nella gestione e nell’assetto societario di Cattolica e il diritto di Cattolica, da esercitarsi entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso a vendere (e lo speculare diritto-obbligo di B.P.Vicenza ad acquistare) le partecipazioni del 60% in Berica Vita, Cattolica Life e ABC Assicura.

La decisione è scaturita dalla considerazione della chiara ragione e della peculiarità del diritto di recesso a suo tempo riconosciuto aCattolica, specificamente ed esclusivamente ricollegabile alla trasformazione di B.P.Vicenza da cooperativa a società per azioni, i cui effetti non potevano che essere valutati entro il termine contrattualmente previsto di 180 giorni dalla stessa, al di là di ogni pur possibile scenario futuro.