di Stefano Manzelli 

Chi tampona violentemente un veicolo fermo in colonna può essere sottoposto alla revisione della patente. E per poter continuare a circolare dovrà ripetere gli esami di guida e le visite mediche. Lo ha stabilito il Tar Veneto, sez. III, con sentenza 16/7/2015, n. 817. Un automobilista coinvolto in un incidente stradale con feriti è stato invitato alla revisione della propria patente di guida, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada. Dal verbale redatto della polizia stradale risulta infatti che il conducente ha violentemente tamponato un veicolo fermo nel traffico procurando lesioni gravi ai suoi occupanti. Al ricevimento del rapporto e del verbale redatto per violazione dell’art. 141 cds, la motorizzazione ha ordinato la revisione della licenza di guida del conducente mediante nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica. Contro questa determinazione l’interessato ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale che però ha rigettato le censure. La revisione della patente è disciplinata dal codice stradale il quale dispone che siano sottoposti a visita medica o a esame di idoneità i titolari della licenza di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica richiesta. Ma per l’applicazione di questa misura cautelare non basta una generica infrazione alle regole stradali. Occorre infatti che i dubbi sulla persistenza dei requisiti tecnici di cui devono disporre tutti i conducenti dei veicoli siano ragionevoli, giustificati cioè da un indice che, per legge o secondo esperienza, si può obiettivamente collegare alla perdita dell’idoneità. In buona sostanza, non trattandosi di una sanzione, anche una condotta soggettivamente non imputabile può giustificare la revisione della licenza di guida. Nel caso sottoposto all’esame del collegio però la responsabilità dell’autista che ha tamponato violentemente la colonna dei veicoli ferma risulta evidente e circostanziata. Per questo motivo è necessario verificare la preparazione dell’automobilista e il mantenimento dell’idoneità psicofisica dello stesso.