Sugli importi corrisposti da un comune, condannato al pagamento di un danno (accertato dal tribunale) cagionato da un esproprio illegittimo, sono dovute le imposte e l’erogazione è pertanto soggetta all’applicazione di una ritenuta fiscale del 20%. Non rileva, infatti, che il pagamento dipenda da una occupazione usurpativa, la quale è del tutto equiparabile, ai fini fiscali, a un esproprio regolare. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 1927/09/15 emessa dalla nona sezione della Ctr di Roma. Un contribuente di Monterotondo (Rm) presentava apposita istanza di rimborso, per ottenere la restituzione delle somme trattenute con ritenuta fiscale, applicata dall’ente comunale al momento di erogazione di somme decise dal tribunale di Tivoli, a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa di un terreno. Sul diniego dell’Agenzia delle entrate veniva proposto il ricorso presso la Ctp di Roma. Per la tesi difensiva, infatti, l’occupazione usurpativa rappresenta il mero risarcimento di un danno e non è assolutamente equiparabile all’acquisizione o all’accessione invertita in vantaggio della pubblica amministrazione; pertanto, le somme non dovevano essere gravate da imposte. Tanto il giudizio di primo grado che quello d’appello hanno visto la soccombenza del contribuente. In particolare, nella sentenza di rigetto dell’appello, la Ctr ha spiegato che la questione deve essere risolta in ragione dell’articolo 11, coma 5, della legge n. 413/91, che individua tali somme come «redditi diversi» e, come tali, da assoggettare a imposizione. Tale norma, infatti, riguarda anche le somme versate dalla p.a. a titolo di risarcimento del danno conseguente a occupazione usurpativa, con conseguente legittimità dell’applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%. A ogni incasso relativo a un procedimento espropriativo, a prescindere dalla circostanza che si tratti di occupazioni caratterizzate o meno da illegittimità (sopravvenuta o anche originaria), deve applicarsi il medesimo trattamento fiscale. Il giudice capitolino ha richiamato giurisprudenza della Cassazione a sostegno della propria tesi (sent. n. 12533/2013 e n. 10218/2003). Il rimborso del contribuente è stato, dunque, bocciato. Ciò nonostante, la Ctr ha ammesso la particolare complessità delle norme di riferimento, oggetto di ripetuti interventi normativi, e ha mitigato la propria decisione disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Benito Fuoco

(omissis) Lamentano gli appellanti che la Ctp avrebbe errato nel considerare che il citato risarcimento del danno fosse assoggettabile a imposta.

Contrariamente infatti a quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie non si è verificata alcuna plusvalenza del terreno usurpato, bensì una minusvalenza conseguente al deprezzamento del terreno e alla compressione del diritto di proprietà su di esso. In proposito va rilevato che l’art. 11 commi 5 e 6 legge 413/91 ricomprende fra i «redditi diversi», di cui all’art. 81 lett. B.) Tuir 917/86, appunto le plusvalenze derivanti da occupazione, esproprio e relativi interessi. Ma l’occupazione usurpativa, verificatasi i danno di contribuenti, non presenta le caratteristiche né dell’acquisizione né dell’accessione invertita in vantaggio della Pubblica Amministrazione: di conseguenza non si ravvisa alcuna plusvalenza come tale assoggettabile a imposta.

(omissis)

L’appello non merita accoglimento. In modo corretto infatti la Ctp ha valutato che, anche in forza dell’intervenuta giurisprudenza di legittimità, il campo di applicazione dell’art. 11 legge 413/1991, così come integrato dall’art. 35 dpr 327/2001, è da estendersi anche alle somme versate dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento del danno conseguente a occupazione usurpativa. In tal senso appaiono sicuramente richiamabili le pronunzie della Corte di cassazione già citate dall’ufficio, tra le quali indubbiamente la n. 12533/2013, con conseguente ritenuta legittimità dell’applicata ritenuta fiscale nella misura del 20%.

La stessa Ctp ha opportunamente considerato che, dopo l’entrata in vigore della legge 413/1991, l’assoggettamento a tassazione deve riguardare anche tutti i pagamenti dipendenti da procedimenti espropriativi, anche se intervenuti in data anteriore al 1° gennaio 1989, e a prescindere dalla circostanza che si trattasse di occupazione caratterizzata o meno da illegittimità sopravvenuta ovvero originaria (Cass. 10218/2003).

Appare infine anche in questo grado condivisibile la valutazione della Ctp in tema di compensazione delle spese del procedimento in specie considerando la particolare complessità delle norme di riferimento oggetto di ripetuti interventi legislativi e di chiarimenti giurisprudenziali.

Pqm

La Commissione tributaria regionale Lazio rigetta l’appello. Spese compensate.