di Stefano Nori 

 

Via libera al decreto di attuazione dell’accordo tra Italia e Stati Uniti sulla normativa Fatca e al decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate: per l’anno 2014, la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate non riguarderà i flussi reddituali legati al conto che, invece, saranno acquisiti in relazione al 2015 e completati ulteriormente dal 2016. È questo uno degli aspetti del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 95 del 2015. Dunque, un ulteriore tassello di completamento di quanto previsto dalla legge di ratifica dell’accordo con gli Stati Uniti per l’implementazione della normativa Fatca (Foreign account tax compliance act) firmato a Roma il 10 gennaio 2014. Nella sostanza, l’accordo prevede per l’Italia l’obbligo di scambiare le informazioni relative ai conti finanziari detenuti nel territorio dello Stato dai cittadini o residenti Usa e da entità da essi controllate e, per gli Stati Uniti, l’obbligo di trasmettere i dati relativi ai soli conti correnti e assimilati detenuti nel loro territorio da residenti italiani. Sempre ieri l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il suo provvedimento con le disposizioni attuative proprio del decreto ministeriale (si veda ItaliaOggi del 30 luglio).

Una qualche attenzione deve essere posta al contenuto dell’articolo 9 del decreto che disciplina, in relazione al singolo anno, le comunicazioni che le istituzioni finanziarie italiane (c.d. Rifi) devono fare all’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2014 è previsto che la comunicazione riguarderà solo i dati identificativi del cliente (incluso, ove previsto, il codice fiscale Usa) e il saldo o valore del conto. Solo dalla comunicazione relativa al 2016 lo scambio sarà esteso a tutte le tipologie di reddito. Va osservato come il modello Fatca prevede, per le amministrazioni finanziarie degli stati aderenti, l’obbligo di scambio in via automatica delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti (persone fisiche ed entità), ad esse trasmesse dalle istituzioni finanziarie localizzate nel loro territorio. In generale, dunque, questi modelli propongono una forte responsabilizzazione degli intermediari finanziari con particolare rilievo, ad esempio, alla individuazione dei titolari effettivi di entità diverse dalle persone fisiche in base anche ai criteri previsti dalla legge anti riciclaggio. Oltre, naturalmente, alla acquisizione di informazioni legate alla corretta individuazione della residenza fiscale. Tornando più in dettaglio sul contenuto del decreto, va osservato come l’articolo 1 fornisca un nutrito elenco di definizione dei soggetti interessati al provvedimento sia in termini soggettivi che oggettivi. In particolare, con riferimento all’aspetto soggettivo, sono state individuate le categorie di intermediari interessate dalla normativa Fatca con la conseguente definizione, ad esempio, di istituzione finanziaria ovvero di istituzione di custodia. Posto che le disposizioni attuative si dirigono, ovviamente, alle istituzioni finanziarie italiane, la suddivisione di tali soggetti è fatta tra quelle reporting (cioè obbligate alla comunicazione) e quelle non reporting.

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