di Gianluca Messercola 

Il più temibile dei mali, la morte, non può configurare, istantaneamente, un danno risarcibile. Lo ha deciso una sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la n. 15350/2015 del 22 luglio.

Nella distinzione tra il bene giuridico «vita» e il diverso bene «salute», quindi, la Suprema Corte costruisce il suo pensiero e detta il principio da seguire, demolendo i motivi esposti nell’ampia motivazione della sentenza n. 1361/2014, laddove il danno da perdita della «vita» dovrà intendersi, nella sua autonomia, come fruibile solo dal titolare ed insuscettibile di essere integrata per equivalente: la morte non può rappresentare, quando sia avvenuta immediatamente o in un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni, una offesa al bene «salute».

Si conferma, dunque, il principio che una perdita, configura danno risarcibile, quando può essere rapportata ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio, soggetto – secondo la Corte – che in caso di morte immediata è assente, rendendo giustificate in tema di risarcimento, solo quelle perdite derivanti dalla violazione del diritto alla salute che si verificano a causa delle lesioni. L’impostazione che ne consegue secondo le Sezioni unite rende, peraltro, difficilmente individuabile, o meglio, non configurabile secondo l’interprete del diritto positivo, un ristoro del danno secondo coscienza sociale, la quale, se astrattamente qualifica nel suo interesse generale o pubblico, non può sostituirsi al titolare del diritto ed invocare legittimamente una tutela in ambito collettivo.

Il quadro conservatore che ne scaturisce conferma in pieno, quindi, quei principi più volte affermati in passato, ossia che il diritto alla salute è diritto personalissimo e quindi non trasmissibile e che tale diritto presuppone l’esistenza in vita del soggetto che ne è il titolare, con la conseguenza che non è concepibile un diritto (quello al risarcimento del danno) che sorge nel momento stesso in cui il titolare muore.

È una vittoria del mondo assicurativo, che con tale decisione non vedrà sconvolto il sottosistema delle riserve, contro il tentativo riformista di una parte della società che lamenta la necessità di un riordino del sistema risarcitorio.

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