Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi.

Deve perciò provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati:

  • delle condizioni personali e soggettive del lavoratore
  • della gravità della lesione
  • delle particolarità del caso concreto
  • della reale entità del danno.

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2015 n. 8581