di Daniele Cirioli  

 

Dipendenti privati più tutelati di quelli pubblici sull’anticipazione dei fondi pensioni per spese sanitarie. I primi, infatti, possono conseguirla in ogni momento; i secondi, invece, non prima di otto anni d’iscrizione a un fondo. Inoltre, i dipendenti privati possono riceverla oltre che per se stessi anche per i familiari (coniuge e figli) senza condizioni; i dipendenti pubblici, invece, oltre che per se stessi possono riceverla per gli stessi familiari ma a condizione che siano a carico fiscale. Unico punto a favore dei dipendenti pubblici è la misura: a loro l’anticipazione è del 100% della posizione maturata presso il fondo pensione; ai dipendenti privati è del 75%. A chiarire le diverse discipline è la Covip a risposta di un quesito di un fondo pensione chiuso.

Quesito. I chiarimenti, in particolare, fanno riferimento a un quesito con cui è stato chiesto se i pubblici dipendenti iscritti alla previdenza integrativa possono accedere ad anticipazioni della propria posizione individuale (montante costituito da contributi e trattamento di fine rapporto) per le spese sanitarie relative al coniuge e ai figli. La questione è posta per la differente normativa applicabile ai dipendenti pubblici (dlgs n. 124/1993) rispetto ai privati (dlgs n. 252/2005).

Dipendenti pubblici. Ai dipendenti pubblici si applica l’art. 7, comma 4, del dlgs n. 124/1993 in base al quale, dopo otto anni di partecipazione alla previdenza integrativa, si può conseguire l’anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Dipendenti privati. Per i dipendenti privati (e per le altre categorie di aderenti alla previdenza integrativa) trova applicazione l’art. 11, comma 7, lett. a, del dlgs n. 252/2005 in base al quale l’iscritto può chiedere l’anticipazione in qualsiasi momento per l’importo non superiore al 75%, per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, a coniuge e a figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La questione. Il quesito rileva che «coniuge» e «figli» sono menzionati solo dal dlgs n. 252/2005 e non anche dal dlgs n. 124/1993. E in relazione a tale differenza di trattamento chiede se sia possibile un’interpretazione della norma relativa ai dipendenti pubblici nel senso più ampio, al pari dei lavoratori del settore privato (dlgs n. 252/2005).

La soluzione (i chiarimenti). La risposta della Covip è negativa. La differenza di normativa, spiega, s’inserisce nel più ampio contesto di una disciplina della previdenza complementare profondamente differenziata per i dipendenti pubblici e per i lavoratori privati, anche per quanto riguarda altre prerogative e altri benefici. Pertanto, non è ammissibile l’interpretazione estensiva del dlgs n. 124/1993 in analogia con la sopravvenuta normativa (dlgs n. 252/2005). Tuttavia una particolarità c’è, ed è contenuta negli «Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ai sensi dell’art. 7, comma 4, del dlgs n. 124 del 1993». La commissione, infatti, ha ritenuto che l’anticipazione di cui al dlgs n. 124/1993, oltre che per le spese sanitarie relative all’iscritto stesso, possa essere conseguita dall’aderente anche per le spese sanitarie relative ai familiari fiscalmente a carico, in considerazione del fatto che la relativa spesa viene a gravare comunque sul reddito dell’iscritto. Pertanto, il dipendente pubblico può avere l’anticipazione per spese sanitarie relative al coniuge e ai figli solo qualora gli stessi siano fiscalmente a carico dell’iscritto.

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