di Enrico Santi  

 

Controlli serrati sui veicoli immatricolati nell’Unione europea e in disponibilità di soggetti residenti in Italia. Regole più stringenti per l’esportazione definitiva all’estero di un veicolo. Niente più patente per il conducente che causando un incidente si renderà responsabile del reato di omicidio colposo.

 

Possibilità di parcheggiare le biciclette sui marciapiedi e all’interno di aree pedonali. Via libera alla contestazione differita per i controlli automatici della copertura assicurativa dei veicoli. Sono queste le importanti novità previste dal disegno di legge C 1512 per la riforma del codice stradale, attualmente all’esame della commissione trasporti della camera che ha già approvato una serie di emendamenti al testo base elaborato dal comitato ristretto.

Veicoli con targa estera. I soggetti residenti anagraficamente in Italia e circolanti alla guida di veicoli immatricolati in uno stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dovranno essere in grado di documentarne la regolare detenzione e circolazione. In assenza di idonea documentazione, scatteranno una sanzione pecuniaria e il ritiro per 30 giorni della carta di circolazione del veicolo. Sul verbale di contestazione sarà comunque menzionata la possibilità di circolare con il veicolo fino alla conclusione delle verifiche. Inoltre dovranno essere reimmatricolati in Italia i veicoli (circolanti sul territorio nazionale) di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente, in disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia.

 

Esportazione all’estero. Chi intende esportare definitivamente all’estero un veicolo, dovrà restituire sia (come è previsto adesso) il certificato di proprietà e la carta di circolazione sia (e questa è la novità) le targhe, oppure la denuncia di smarrimento, furto o distruzione. In mancanza della predetta documentazione, la comunicazione di definitiva esportazione sarà ammessa solo presentando una certificazione, legalizzata e debitamente tradotta, dell’autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, in caso di reimmatricolazione, potrà essere presentata una fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. Non sarà possibile registrare la definitiva esportazione qualora sul veicolo siano iscritti vincoli o gravami.

 

Assicurazione dei veicoli. La contestazione immediata non sarà necessaria in caso di accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione dei veicoli, effettuato mediante il confronto dei dati riguardanti l’identificazione del veicolo con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore di cui all’art. 31, c. 2, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. Per queste rilevazioni strumentali non sarà necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Se risulterà che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente inviterà il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.

 

Ergastolo della patente. In caso di omicidio colposo commesso da un conducente, il cancelliere del giudice che pronuncia la sentenza divenuta irrevocabile dovrà trasmetterne copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emetterà provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. La patente revocata non potrà più essere conseguita di nuovo.

 

Mezzi a due ruote. In mancanza di apposite attrezzature di parcheggio le biciclette potranno sostare sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali, purché non intralcino i pedoni e non siano collocate lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. Infine, il disegno di legge prevede che potranno essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto di persone.

 

Proventi delle multe. I proventi delle multe stradali che spettano allo stato dovranno essere destinati, nella misura del 15% del totale annuo, anche all’intensificazione dei controlli su strada. Il ministero dell’interno dovrà pubblicare ogni anno in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale, in un formato di tipo aperto i dati dei proventi incassati dalla multe stradali, consentendone la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali e con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale, e per tipologia di infrazione.

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