Pagina a cura di Carla De Lellis  

A regime la cartella sanitaria con le comunicazioni dei dati rilevanti per la sicurezza sul lavoro, obbligo di cui rispondono i medici competenti. Al 24 agosto è fissata infatti la fine della sperimentazione durata un anno (12 mesi dal 25 agosto 2012), durante il quale i nuovi adempimenti hanno operato in regime di prova e soprattutto senza applicazione del relativo regime sanzionatorio. Dal 25 agosto dunque medici a rischio: il persistente mancato invio dei dati relativi all’anno 2012 comporta il pagamento della multa da 1.096 e 4.384 euro.

 

La cartella sanitaria. L’adempimento è stato introdotto dal decreto 9 luglio 2012 che ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, nonché le modalità per la trasmissione annuale al servizio sanitario degli stessi contenuti, obbligo a cui è tenuto il medico competente (o di fabbrica) per effetto dell’art. 40 del T.u. sicurezza (approvato dal dlgs n. 81/2008). Il decreto precisa che la cartella sanitaria deve essere tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Si tratta di dati relativi all’anagrafica di lavoratore e datore di lavoro; alla visita preventiva; ai contenuti minimi della comunicazione scritta su giudizio d’idoneità alla mansione (informazioni minime, quindi inevitabili). Quanto alle responsabilità, il decreto ribadisce che il medico competente risponde della raccolta, aggiornamento e custodia delle informazioni; mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati e informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste. Più «statistici» sono le informazioni che il medico deve comunicare (per esempio, dati sull’occupazione in azienda al 30 giugno e al 31 dicembre). Il decreto stabilisce che la trasmissione di tali dati deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre (cioè 31 marzo) dell’anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Il decreto è entrato in vigore il 25 agosto 2012 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); per il primo anno prevede un periodo transitorio (appunto di mesi 12 dall’entrata in vigore, cioè fino al 24 agosto 2013) per la sperimentazione delle nuove norme. Unicamente in relazione a tale periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione dei dati, quella relativa all’anno 2012, è stato prorogato dal 31 marzo 2013 che rappresenta la scadenza ordinaria annuale (così sarà dall’anno 2014 in avanti) al 30 giugno 2013 con lo stop alla sanzione a carico dei medici per le inadempienze.

 

Disciplina a regime. Dal 25 agosto pertanto la disciplina deve ritenersi a regime. È stato in considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione che il decreto aveva previsto la fase transitoria, della durata di 12 mesi peraltro al fine di effettuare un’adeguata sperimentazione del nuovo obbligo a carico dei medici. Il ministero della salute in merito ha spiegato che il periodo transitorio era finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l’allegato 3 B, per renderli meglio fruibili e utilizzabili a fini epidemiologici (nota prot. 13313/2013).

Relativamente alla sospensione della sanzione a carico dei medici in caso di inottemperanza all’obbligo di trasmissione dei dati, il ministero della salute precisava che, stante la formulazione letterale della norma (art. 4 del decreto 9 luglio 2012), che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, «si chiarisce che “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all’articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell’applicazione della sanzione prevista».

Peraltro, il ministero aggiungeva che le possibili difficoltà operative non sarebbero mai state, in ogni caso, tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’allegato 3 B, anche successivamente al termine del 30 giugno 2013, atteso che la procedura telematica dell’Inail prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza tale ulteriore possibilità (cioè l’invio anche dopo il 30 giugno 2013).

Evidentemente però, sia il periodo transitorio (un anno, fino al 25 agosto 2013) e sia la possibilità di inviare i dati oltre il termine (30 giugno 2013, in deroga per il solo anno 2012) non possono costituire una esimente generalizzata all’obbligo stesso di comunicazione delle informazioni. Con la conseguenza che, a partire dal 26 agosto, i medici ancora inottemperanti corrono il serio rischio di incappare nella sanzione da 1.096 e 4.384 euro (trattandosi di inadempienze effettuare successivamente al 1° luglio 2013).

© Riproduzione riservata