La bozza del decreto legge sul lavoro pubblico all’esame del governo prevede la possibilità per gli organi stradali di affidare ad ausiliari appositamente abilitati il rilievo degli incidenti stradali senza feriti e i servizi di viabilità in occasione di sinistri, lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni.

Le modifiche previste riguardano gli artt. 11 e 12 del codice della strada.

La bozza di decreto dispone che gli organi di polizia stradale rilevino i sinistri dai quali sono derivate la morte o lesioni personali.

Il rilievo degli incidenti senza lesioni e i servizi connessi diretti a regolare il traffico potranno essere effettuati da persone specificamente abilitate, che dipendono da imprese, associazioni ed enti autorizzati dal prefetto. Gli ausiliari dovranno comunicare l’inizio dell’attività di rilevamento agli organi di polizia stradale competenti per territorio, fatta salva la facoltà di richiedere l’intervento degli stessi qualora nel corso dell’attività di rilevamento emergano lesioni personali.

Alla stessa tipologia di ausiliari potrà essere affidata l’effettuazione di servizi diretti a regolare il traffico in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinino l’occupazione totale o parziale della sede stradale. Sia per il rilievo degli incidenti stradali sia per i servizi di viabilità appena descritti, le persone dovranno avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, aver effettuato un’attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi ed essere abilitate dal ministero dell’interno.

Gli atti di accertamento redatti dalle persone autorizzate avranno l’efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

Gli oneri economici relativi alla formazione, abilitazione ed equipaggiamento saranno interamente a carico degli interessati oppure delle imprese, associazioni o enti da cui dipendono. Invece, gli oneri economici per gli interventi effettuati saranno interamente a carico dei richiedenti.

Tra i primi commenti rileviamo quello dell’Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, che fa rilevare che la problematica era già stata affrontata con una “soluzione idonea a garantire legalità e professionalità in ben due progetti di legge presentai nel corso della XVI Legislatura da rappresentanti dei due principali partiti facenti parte dell’attuale coalizione di Governo, PD e PDL.

L’on. Alberto Fluvi del PD e l’attuale Ministro dell’Agricoltura on. Nunzia De Girolamo, rispettivamente con le proposte di legge n. 3486 e n. 4639 depositate alla Camera dei Deputati, nel proporre la trasformazione del Ruolo Periti attualmente gestito dalla CONSAP dal 1.1.2013 (e precedentemente dall’ISVAP) in Albo professionale, dei soli Esperti d’automobile il primo e degli esperti di veicoli e danni a cose il secondo, volevano affidare ad una figura professionale già esistente, che ha superato una prova pubblica d’idoneità su materie quali fisica, topografia, diritto della circolazione, delle assicurazioni, nozioni di diritto pubblico e privato, etc. , dopo un tirocinio biennale presso un perito già abilitato, ed assegnandogli le funzioni d’incaricato di pubblico servizio e quindi con tutti gli obblighi civili e penali derivanti dalla funzione ed ancor meglio specificati nelle proposte di legge, previa ulteriore formazione ed iscrizione in apposito elenco specialistico, la funzione di “coadiuvare, integrare o sostituire le autorità” “nella rilevazione degli incidenti stradali” “su richiesta delle medesime” (vedasi rispettivamente commi 4 e 5 della proposta di modifica dell’articolo 156 del D. Lgs. 209/2005 cosi detto Codice delle Assicurazioni, per il PDL  3486 e  commi 5 e 6 della proposta di modifica dell’articolo 156 del D. Lgs. 209/2005, per il PDL 4369)”.

L’AICIS invita dunque il Governo a voler rivisitare la prima impostazione data alla problematica nella stesura del Decreto Legge sulla Razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, rendendosi disponibile per ogni approfondimento e/o confronto.