Pagina a cura di Cinzia De Stefanis  

Dal 1° settembre le imprese di assicurazioni dovranno obbligatoriamente attivare l’home insurance. Infatti da quella data, i consumatori che stipulano una polizza di assicurazione potranno chiedere l’attivazione, nel sito internet della compagnia, di un’area riservata a cui accedere con modalità protetta per consultare in tempo reale la propria posizione assicurativa, verificare le coperture in corso e le relative scadenze dei premi.

Conoscere il valore di riscatto della propria polizza vita o il valore delle prestazioni nel caso di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, consultare e scaricare l’attestazione sullo stato del rischio per la polizza Rc auto e ricevere alcune comunicazioni periodiche da parte dell’assicuratore. Lo ha stabilito l’Ivass, l’Authority sulle assicurazioni, con il provvedimento del 16 luglio 2013 n. 7 sull’home insurance (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 25 luglio 2013 n. 173).

Il provvedimento dell’Ivass dà attuazione all’articolo 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e «mira a semplificare e velocizzare, mediante il ricorso allo strumento tecnologico, il rapporto con l’impresa di assicurazioni che diventa più immediato e trasparente, grazie anche alla possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi momento». La finalità della norma è quella è favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.

 

Aree riservate per i clienti. Le imprese di assicurazione prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente può consultare almeno:

– le coperture assicurative in essere;

– le condizioni contrattuali sottoscritte;

– lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, per le polizze incluse le polizze unit linked e index linkede;

– per i contratti di responsabilità civile e per la circolazione dei veicoli a motore anche l’attestazione sullo stato del rischio.

Per quanto riguarda il riferimento alle condizioni contrattuali «sottoscritte», potrà essere resa disponibile l’immagine del contratto firmato dal cliente, ovvero, in alternativa, il testo delle condizioni di polizza corrispondenti a quelle che regolano il contratto sottoscritto. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento una rappresentazione sintetica delle condizioni contrattuali sottoscritte l’evidenza delle garanzie, delle esclusioni e limitazioni.

L’informativa comprende l’indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un’informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa. Il contraente può in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.

Le imprese di assicurazione aggiornano le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indicano chiaramente la data di aggiornamento. Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate, mediante l’uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Le informazioni dovranno essere adeguatamente personalizzate, in modo da consentire al contraente di conoscere lo stato della sua posizione assicurativa, mediante l’indicazione dei massimali garantiti, del valore del bene oggetto di copertura, oltre ad ogni altro elemento utile per un’informativa calibrata sulla specifica posizione assicurativa.

Rischi particolari. Le imprese di assicurazione possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a:

– rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;

– grandi rischi;

– rischi agricoli stipulati ai sensi del dlgs 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi;

– rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;

– rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore ai 100 euro.

– rischi assicurati con contratti collettivi stipulati «per conto di chi spetta» ai sensi dell’articolo 1891 c.c.

 

Informativa sull’attivazione del servizio. Le imprese di assicurazione rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata, specificandone le modalità, mediante pubblicazione di una apposita informativa sulla home page del sito internet. L’informativa è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa relativa alle aree riservate è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla legislazione vigente o da disposizioni contrattuali.

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