di Nicola Mondelli  

Per i circa diecimila docenti, che al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti per l’anno scolastico 2013/2014 sono risultati essere in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio, ci sarebbe ancora, sulla carta, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2013 con i requisiti richiesti dalla normativa previgente la riforma Fornero (sessanta anni di età e almeno trentasei di contribuzione o sessantuno anni di età e trentacinque di contribuzione, oppure indipendentemente dall’età anagrafica, almeno quaranta anni di contribuzione) ancorché maturati entro il 31 agosto 2012, ma a condizione che per l’anno scolastico 2013/2014 non risultino essere, dopo le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, proficuamente utilizzabili.

Sempre sulla carta, una tale possibilità è infatti prevista dall’art. 14, comma 20 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Sulla carta, appunto. In pratica la domanda da parte del docente in esubero di essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 potrà essere accolta dall’amministrazione scolastica solo se il docente non potrà essere proficuamente utilizzato nei posti rimasti disponibili in altri gradi di istruzione o altre classi di concorso, sui posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, se in possesso del titoli di specializzazione oppure abbia frequentato un apposito corso di formazione, ovvero su frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici. Il senso letterale del predetto comma 20 bis attribuisce infatti al docente in esubero non un diritto al trattamento di quiescenza ma semplicemente la facoltà di chiedere di essere collocato a riposo, attribuendo pertanto all’amministrazione scolastica una discrezionalità sul concetto di utilizzo proficuo.

Considerate le resistenze del ministero dell’economia e delle finanze a dare l’assenso alla richiesta di estendere la possibilità di andare in pensione anche al personale della scuola che aveva maturato, entro il 31 agosto 2012, i requisiti richiesti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, non sorprenderebbe rilevare una resistenza da parte dell’amministrazione scolastica nel concedere al docente in esubero la possibilità di essere collocato a riposo. Una resistenza che potrebbe trovare una giustificazione anche nell’assenza da parte ministeriale di una pur minima disposizione applicativa delle disposizioni contenute nel più volte citato comma 20 bis.

Utilizzare in qualsiasi modo il docente in esubero nella sua classe di concorso e di insegnamento è, presumibilmente, la strada individuata dal legislatore per obbligare il docente a permanere in servizio il più a lungo possibile anche se ciò dovesse comportare una nuova sede di servizio oltre a disagi di diversa natura. La genericità del concetto di”proficuamente utilizzabili” lascia infatti campo libero all’amministrazione scolastica ma, nel contempo, crea i presupposti per ricorsi al giudice del lavoro.

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