Il tempo libero non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso all’esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni occupazione (nel caso concreto, è stato rigettato il ricorso avverso una decisione che aveva respinto il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da un professionista milanese per i colpevoli e gravi disservizi verificatisi nell’Amministrazione giudiziaria).

Cassazione Civile, sez. III, 4 dicembre 2012, n. 21725