Pagina a cura di Andrea Mascolini  

Reintrodotta l’anticipazione del 10% per gli appalti di lavori, anche se facoltativa e fino a fine 2014; più difficile fare grandi appalti e non suddividere in lotti; il prezzo più basso va valutato al netto del costo per il personale; rafforzato l’obbligo di verifica dei requisiti di gara attraverso la banca dati dei contratti pubblici; rinviato il performance bond a giugno 2014; agevolata la qualificazione delle imprese di costruzioni e la partecipazione alle gare dei progettisti.

Sono queste alcune delle novità approvate con la definitiva conversione in legge, il 9 agosto scorso, del dl 69/2013 (cosiddetto del fare), che contiene anche alcune importanti disposizioni in materia di sblocco dei cantieri, avvio di piccole e medie opere sul territorio («programma dei 6.000 campanili») e stanziamenti per la ristrutturazione delle scuole

Il decreto legge contiene quindi l’ennesimo intervento sul Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), in una generale e complessiva ottica di agevolazione dell’operato delle imprese che ogni giorno si confrontano con il sistema delle procedure di appalto pubblico.

Rappresenta una effettiva novità, di cui però si dovrà verificare la reale applicazione sul campo, la reintroduzione della anticipazione contrattuale per gli appaltatori di lavori.

La norma approvata prevede infatti non un obbligo, bensì una mera facoltà per le amministrazioni, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, di procedere al riconoscimento all’appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale.

Quindi niente obbligo ma facoltà, peraltro ammessa per le gare bandite dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 69 e fino a fine dicembre 2014. Dipenderà ovviamente dalle disponibilità di cassa delle stazioni appaltanti che comunque, dovranno indicare nel bando di gara che provvederanno a corrispondere l’anticipazione. La disposizione richiama anche gli articoli 124, commi 1 e 2, e l’articolo 140, commi 2 e 3 del dpr 207/2010 (Regolamento del codice) in base ai quali si prevede che l’anticipazione sia subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa gradualmente svincolata nel corso dei lavori.

Il decreto interviene anche sulla disciplina del performance bond differendo ancora una volta l’entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione di quasi un anno, a fine giugno 2014.

Sugli obblighi di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara viene rafforzata la validità del sistema fondato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) costituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha messo a punto un articolato meccanismo informatico (Avcpass) che dovrebbe diventare obbligatorio a inizio 2014. Il decreto rafforza tale obbligo di verifica prevedendo che l’utilizzo di tale sistema sia l’unico meccanismo, decorsi tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 69. Importante anche la norma sulla suddivisione in lotti degli appalti, strumento a tutela delle piccole e medie imprese spesso emarginate dalla pratica spesso utilizzata negli ultimi anni, dei maxilotti. Il principio oggi in vigore è che la stazione appaltante, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, deve ove possibile ed economicamente conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali, il decreto aggiunge l’obbligo per le stazioni appaltanti di motivare, nella determina a contrarre, l’eventuale mancata suddivisione in lotti e impone di tenere conto di tale profilo anche nell’ambito delle comunicazioni che ciclicamente devono essere inviate all’Osservatorio presso l’Autorità. Sul fronte della qualificazione delle imprese di costruzioni si stabilisce che, fino a fine 2015, sarà possibile documentare i requisiti sulla cifra d’affari globale in lavori, sulle attrezzature e sull’organico con riguardo al decennio e non più al quinquennio né ai migliori cinque anni del decennio. Viene inoltre prorogata l’applicazione della norma che consente, nelle gare per servizi di ingegneria e architettura di importo superiore ai 100.000 euro, di documentare i requisiti di partecipazione alle gare con riferimento (per il fatturato) ai migliori cinque anni del decennio e (per l’organico medio annuo) rispetto ai tre migliori anni dell’ultimo quinquennio. Infine di rilievo la norma che dispone che il prezzo più basso venga determinato al netto delle spese relative al costo del personale; così facendo il costo del personale non figurerà più nell’elemento prezzo e quindi non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.