di Daniele Cirioli  

Un professionista al posto del Duvri (il documento di valutazione rischi da interferenza obbligatorio quando più aziende operano contemporaneamente). Per sovrintendere al coordinamento con le altre aziende, infatti, invece di predisporre il Duvri il datore di lavoro può nominare un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali adeguate. Lo prevede la legge n. 98/2013 di conversione del decreto fare (n. 69/2013), agli artt. 32-35, con diverse semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro (al T.u. approvato dal dlgs n. 81/2008).

Valutazione rischi più semplice

Una prima novità concerne la valutazione dei rischi, operazione già semplificata dalla previsione della procedura standard a favore delle piccole aziende: obbligatoria per quelle fino a 10 addetti e facoltativa per quelle con più di 10 e fino a 50 addetti. Il decreto fare prevede che, con dm del ministro del lavoro, da adottarsi sulla base delle indicazioni della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, vengano individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali dell’Inail. Individuati i settori le imprese che vi operano potranno fare la valutazione rischi utilizzando un modello semplificato che sarà previsto (e allegato) dal medesimo dm di individuazione dei nuovi settori. La nuova previsione lascerà ferma la facoltà già riconosciuta alle piccole aziende di utilizzare le procedure standardizzate attualmente in vigore.

Un professionista invece del Duvri

Sempre riguardo alle imprese operanti in settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il decreto fare prevede inoltre che, in alternativa alla predisposizione del Duvri, il datore di lavoro possa nominare un proprio incaricato in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenze professionali per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento con le altre imprese. In tal caso, dell’individuazione dell’incaricato (o della sua eventuale sostituzione) va immediatamente data evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Sempre in tema di Duvri, ancora, il decreto Fare prevede che ai dati presenti nel documento accedano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ancora, il decreto stabilisce che l’obbligo di redazione del Duvri non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto (dm 10 marzo 1998), dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr n. 177/2011), o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del T.u. sicurezza) anche di agenti mutageni e amianto.

Verifiche attrezzature di lavoro

Vengono ridotti da 60 a 45 giorni i termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro. E viene inoltre introdotto l’obbligo a carico dei soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

Pos e Psc semplificati nei cantieri

Un decreto interministeriale (lavoro e infrastrutture, sentite la commissione consultiva permanente e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni) dovrà semplificare la vita «burocratica» nei cantieri temporanei e mobili. Tale decreto, infatti, dovrà adottare modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e del fascicolo dell’opera.

Denuncia infortuni

Dal prossimo anno basterà la sola denuncia all’Inail, in caso di infortunio sul lavoro. Diversamente da oggi, quando il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia all’Inail (obbligatoriamente per via telematica, dallo scorso 1° luglio) e all’autorità di pubblica sicurezza (che a sua volta ne invia copia all’azienda sanitaria locale, Asl) generalmente per raccomandata postale a/r, entro due giorni, in caso di infortunio con conseguenza di morte del lavoratore o di inabilità al lavoro per più di tre giorni, dal 1° gennaio 2014 andrà effettuata unicamente la denuncia all’Inail. Sarà poi l’istituto a farsi carico di trasmettere le denunce, per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza, all’Asl e alle altre autorità competenti.

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