Il 3 luglio 2012, la Commissione europea ha adottato una proposta di revisione della direttiva sull’intermediazione assicurativa (2002/92/CE), che ora inizierà l’iter legislativo presso il Consiglio e il Parlamento comunitari.

Le novità di maggior rilievo rispetto al testo della IMD1 riguardano l’estensione del suo campo di applicazione.  Secondo la proposta, la IMD2 abbraccerà sia le attività di vendita dei prodotti assicurativi, senza distinzioni in ordine alla presenza/assenza di intermediari professionali (inclusione della vendita diretta), sia le attività del post-vendita, con specifico riguardo all’attività di liquidazione dei sinistri. L’estensione della direttiva a attività diverse dall’intermediazione ha suscitato notevoli perplessità da parte degli assicuratori europei, soprattutto rispetto a quelle che sono sottoposte già a processi di  controllo e compliance normativa nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale (v. liquidazione sinistri).

La proposta di direttiva IMD2 si ispira ai principi di “minima armonizzazione”; ciò significa che gli Stati membri potranno decidere, in sede di recepimento nazionale, di assumere ulteriori misure, se necessarie, ai fini della tutela dei consumatori.

Scopo della “IMD2” è quello di migliorare la regolamentazione del mercato assicurativo al dettaglio garantendo, da un lato, la parità di condizioni tra tutti i soggetti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi e rafforzando, dall’altro, le misure di tutela dei consumatori.

A tal fine, le nuove disposizioni tendono a uniformare il campo di applicazione a tutti i canali distributivi estendendo le regole dell’intermediazione alla vendita diretta, ad identificare gli ambiti d’intervento con particolare riguardo ai temi della trasparenza e del conflitto d’interessi, ad aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e delle misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni, a garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti e a semplificare le procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE.

In questo quadro, la Commissione prevede due regimi: uno per la vendita dei prodotti assicurativi in generale e uno per i prodotti c.d. PRIPs (prodotti d’investimento al dettaglio pre-assemblati). In particolare, l’iniziativa “PRIPs” tende a introdurre una disciplina che allinei il collocamento dei prodotti finanziario-assicurativi ai prodotti d’investimento.

L’ANIA fornisce un primo commento alle maggiori novità recate dalla revisione della IMD1:

– Campo di applicazione e definizioni (artt. 1 e 2)

L’articolo 1 estende il campo di applicazione della direttiva, includendo anche la vendita diretta di contratti di assicurazione da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione e le attività di gestione dei sinistri da parte e per conto di imprese di assicurazione. Resta invariata l’esclusione “de minimis” dal campo di

applicazione, relativa ad alcune prestazioni assicurative accessorie alla vendita di beni o servizi con i relativi limiti qualitativi e quantitativi (il limite del premio su base annua è peraltro portato a 600 euro). Inoltre vengono specificatamente individuate alcune attività che, pur dando luogo a intermediazione assicurativa

allorquando comportino la vendita di polizze accessorie, vengono sottoposte a un regime semplificato in termini di autorizzazione all’esercizio (agenzie di viaggio, autonoleggi, società di leasing).

L’articolo 2 riprende le definizioni della direttiva precedente apportando alcune modifiche.

La definizione di “intermediazione assicurativa” prevede anche il riferimento alle attività di gestione professionale di sinistri e di liquidazione dei sinistri allineandosi alle disposizioni dell’articolo 1 sopra citate.

La definizione di “intermediario assicurativo collegato” è estesa anche agli intermediari che operano sotto la responsabilità di un altro intermediario assicurativo, a condizione tuttavia che l’intermediario principale non operi sotto la responsabilità di altra impresa. A tale riguardo, occorrerà chiarire meglio le caratteristiche di tale figura nel proseguo dell’iter legislativo.

Sono state inserite le seguenti nuove definizioni:

consulenza“, definita come la fornitura di una raccomandazione personale a un cliente, su richiesta o su iniziativa dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario;

compenso“, definito come qualsiasi tipo di beneficio economico (inclusi onorari e commissioni) riconosciuti in relazione all’attività di intermediazione svolta;

commissione condizionata“, definita come una commissione in cui l’importo dovuto è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati concernenti i volumi d’affari realizzati dall’intermediario per l’assicuratore;

pratica di vendita abbinata“, definita come la pratica in cui due o più servizi o prodotti sono raggruppati in un’unica vendita;

pratica di vendita vincolata ed aggregata”, rispettivamente all’offerta di uno o più servizi secondari unitamente ad un servizio o prodotto assicurativo, laddove tale servizio o prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente ovvero viene messo a disposizione separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all’offerta aggregata ai servizi secondari.

Infine, non viene considerata come attività di intermediazione assicurativa, “la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese di assicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti assicurativi o su un intermediario assicurativo o su un’impresa di

assicurazione a potenziali assicurati”.

– Requisiti di registrazione (art. 3)

Si confermano i requisiti di registrazione degli intermediari, previsti dall’attuale sistema. Si sottolinea che i dipendenti di impresa non sono tenuti ad effettuare alcuna registrazione. Viene altresì prevista la costituzione di un nuovo registro unico elettronico presso l’EIOPA.

– Procedura di dichiarazione (art. 4)

Viene introdotta una procedura semplificata che esonera dalla registrazione coloro che esercitano  attività di intermediazione assicurativa come attività accessoria all’attività professionale principale e coloro che svolgono gestione professionale di sinistri o servizi di accertamento dei danni. Per l’esercizio di tali attività sarà sufficiente una semplice dichiarazione da trasmettere all’Autorità competente dello Stato membro d’origine, indicando la propria identità, il proprio indirizzo e le attività professionali svolte.

– Requisiti professionali ed organizzativi (artt. 8 e 9)

L’articolo 8 ripropone i requisiti previsti dalla “IMD1”, ovvero il requisito di disporre di adeguate cognizioni e capacità; il requisito dell’onorabilità; il requisito di disporre di un’assicurazione per la responsabilità professionale e l’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o un ristorno di premio. Si conferma anche un requisito di aggiornamento professionale continuo.

I requisiti professionali e il possesso dei diritti di onorabilità vengono estesi ai venditori diretti, prevedendo altresì l’obbligo di garantire un aggiornamento professionale continuo sempre in relazione all’attività concretamente svolta da tali soggetti.

Inoltre, al fine di raggiungere un impatto proporzionato, le regole che si applicheranno a coloro che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio o la cui attività è limitata alla gestione professionale di sinistri, saranno commisurate alla complessità del prodotto venduto.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di specificare il concetto di adeguate cognizioni e capacità.

L’articolo 9 inserisce una nuova disposizione relativa alla pubblicazione da parte degli Stati membri delle norme di interesse generale e la creazione di “un unico punto di contatto” in ciascuno Paese con il compito di fornire informazioni al riguardo.

– Obblighi di informazione e norme di comportamento (artt. da 15 a 21)

Gli articoli in questione prevedono gli stessi obblighi di informazione previsti dalla direttiva del 2002 per gli intermediari ed una loro parziale estensione alle imprese.

Per quanto concerne l’informativa sulla remunerazione (articolo 17), vengono introdotte regole diverse in caso di collocamento di prodotti vita e danni.

Per i prodotti vita, l’intermediario deve fornire al consumatore una dichiarazione sulla natura e sull’ammontare della retribuzione percepita, mentre in caso di collocamento di prodotti danni la stessa informativa viene fornita dietro richiesta del consumatore per i primi cinque anni (c.d. periodo transitorio), dopodiché l’informativa sarà obbligatoria come nel caso di collocamento di prodotti vita.

Inoltre, lo stesso articolo prevede, per il collocamento di prodotti vita e danni, una informativa al consumatore da parte dell’impresa o dell’intermediario sulla natura e sulla base di calcolo della remunerazione variabile percepita dai rispettivi dipendenti in funzione di obiettivi di vendita di tali prodotti.

L’articolo 19, prevede l’estensione dell’esenzione dall’obbligo di fornire l’informativa nel caso di intermediari ed imprese di assicurazione che operano nel settore dell’assicurazione dei “grandi rischi” anche alle vendite rivolte ai  “clienti professionali”, intendendosi per tali i soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni e valutare correttamente i rischi che assumono (per l’elenco dettagliato di tali figure si rimanda all’allegato 1 alla proposta di direttiva).

L’articolo 21 introduce una disposizione sulla vendita abbinata di prodotti e richiede che il cliente sia informato – dall’impresa o dall’intermediario – del fatto che i prodotti possono essere acquistati separatamente e che gli siano fornite determinate informazioni al riguardo circa i costi e gli oneri di ciascun componente del pacchetto.

– Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativo  (artt. da 22 a 25)

L’articolo 22 stabilisce che tali disposizioni supplementari si applicano agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione nel momento in cui vendono prodotti di investimento assicurativi.

L’articolo 23 contiene ulteriori disposizioni sui conflitti di interesse e richiede che tali conflitti siano individuati da parte delle imprese assicurative e degli intermediari.

Nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di un confitto d’interesse, il cliente deve essere messo a conoscenza di tale situazione.

Alla Commissione è conferito il potere di definire provvedimenti (atti delegati) che si potranno rendere necessari per individuare, prevenire, gestire e comunicare tali conflitti e stabilire criteri per specificare i tipi di conflitti che potrebbero ledere gli interessi dei clienti.

L’articolo 24 riprende le disposizioni stabilite nella normativa MiFID, relativamente alla vendita dei prodotti cd “PRIPs”.

In particolare, la norma richiama:

– i principi di attività imparziale e professionale per soddisfare al meglio gli interessi dei clienti;

– la garanzia che le informazioni siano chiare e non fuorvianti;

– l’informativa circa l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo e i suoi servizi (in particolare se la consulenza è fornita o meno su base indipendente), sui prodotti proposti e sulle strategie di investimento nonché sui costi.

L’articolo precisa inoltre su quale base si può sostenere che una consulenza è indipendente, intendendosi per tale una valutazione avente ad oggetto un numero sufficientemente ampio di prodotti presenti sul mercato includendo l’obbligo di non accettare alcun compenso da parte di terzi.

Con riguardo al concetto di “consulenza indipendente”, rileviamo che in più parti tale fattispecie è prevista anche nel caso di attività svolta direttamente da un’impresa di assicurazione. Trattasi, evidentemente, di una contraddizione in termini che segnaleremo alle istituzioni comunitarie durante l’iter legislativo.

L’articolo 25 precisa le modalità secondo le quali vanno valutate l’idoneità e l’adeguatezza del prodotto proposto e stabilisce le informazioni che devono essere ottenute dal cliente.

Per le vendite senza consulenza, l’intermediario o l’impresa devono ottenere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del cliente al fine di valutare l’idoneità del prodotto.

Nel caso delle vendite con consulenza, essi devono ottenere informazioni sulla situazione finanziaria del cliente e sui suoi obiettivi di investimento per essere in grado di determinare l’idoneità.

In ogni caso, il cliente deve essere informato sia dell’eventuale inadeguatezza del prodotto rispetto alle sue caratteristiche sia dell’impossibilità per l’intermediario o per l’impresa di effettuare una valutazione di adeguatezza nel caso di mancata fornitura da parte del cliente di informazioni sufficienti a testare la sua conoscenza e esperienza nel campo degli investimenti finanziari.

– Sanzioni (artt. da 26 a 31)

Tali articoli introducono una serie di disposizioni affinché gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni recate dalla direttiva.

In particolare, l’articolo 27 richiede che siano pubblicate la sanzioni e le misure imposte in caso di violazione.

L’articolo 28 specifica alcune violazioni e stabilisce le sanzioni amministrative che si applicano agli intermediari, compresa la revoca della registrazione, le interdizioni a carico di tutti i membri dell’organo di gestione dell’impresa e le sanzioni pecuniarie fino al doppio del beneficio derivante dalla violazione, se quest’ultimo può essere determinato.

L’articolo 29 stabilisce i fattori da prendere in considerazione nel fissare le sanzioni, tra cui i benefici derivanti dalla violazione, le perdite subite da terzi e il livello di collaborazione della persona responsabile. L’EIOPA pubblicherà gli orientamenti sull’articolazione delle sanzioni. L’articolo prevede anche che siano comunicate tutte le sanzioni o misure applicate all’intermediario o all’impresa, con la relativa giustificazione.

– Disposizioni finali  (artt. da 35 a 39)

Tali articoli riprendono le disposizioni finali dell'”IMD1″ relative all’attuazione, all’entrata in vigore e all’abrogazione di atti legislativi precedenti e ai destinatari.

Inoltre, l’articolo 35 stabilisce un processo di riesame e valutazione della direttiva da parte della Commissione dopo l’entrata in vigore.

La proposta di revisione della Direttiva sull’intermediazione assicurativa contiene disposizioni il cui impatto innovativo sulla normativa italiana di settore, sulla base del testo in commento,  riguarderebbe soprattutto l’attività di liquidazione dei sinistri e la disciplina sulla trasparenza dei compensi degli intermediari e degli addetti alla vendita dipendenti di impresa (parte variabile legata a obiettivi di produttività).

La normativa nazionale, come è noto, ha già anticipato talune previsioni recate dall’implementazione della direttiva, quanto a regole di comportamento per i distributori diretti e per la distribuzione dei prodotti di investimento.

Il provvedimento dovrebbe essere approvato entro il prossimo anno ed essere recepito dagli Stati membri verosimilmente entro due anni dalla sua entrata in vigore; peraltro il suo testo potrebbe subire sensibili modifiche nel corso dell’iter di approvazione.

Fonte: ANIA