DI FABRIZIO VEDANA

Se si è possessori di una polizza estera, attenzione perché il cliente-contribuente sarà chiamato a versare la nuova imposta dello 0,35% introdotto dal dl 83/2012. Le compagnie estere stanno operando in queste settimane le valutazioni sull’impatto della norma e sulla possibilità di accollarsi il versamento dell’imposta al posto del cliente. Con degli esiti tuttaltro che scontati. In molti casi infatti saranno i contraenti della polizza estera a doversi preoccupare di mettere a disposizione dell’intermediario italiano i soldi necessari per provvedere al versamento della nuova imposta introdotta dal decreto crescita. L’imposta, pari allo 0,35%, andrà calcolata sul valore della polizza (e non sulla riserva matematica) e andrà versata entro il 16 novembre prossimo con riferimento al periodo d’imposta 2011. Lo prevede l’articolo 68 del decreto crescita (decreto legge 83/12), così come modifi cato nel corso dell’iter di conversione in legge, con lo scopo di armonizzare il trattamento fi scale tra polizze emesse dalle compagnie assicurative italiane e quelle emesse da compagnie estere che non in precedenza non pagavano l’imposta annua dello 0,35%. Il governo Monti ha introdotto, con il citato articolo 68, una serie di modifiche alle norme applicabili ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con compagnie estere, con particolare riferimento alla responsabilità, in capo agli intermediari fi nanziari residenti, di applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale derivanti dalle suddette polizze. La norma ha imposto agli intermediari italiani (tra i quali vi sono banche e soprattutto fi duciarie) l’obbligo di operare quali sostituti d’imposta, per il versamento della citata tassa, qualora la compagnia assicurativa estera, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, non intervenga in tale qualità ovvero non operi quale sostituto d’imposta. In aggiunta alla responsabilità tributaria che precede, il decreto crescita ha, inoltre, esteso agli intermediari l’obbligo di versare l’imposta pari allo 0,35% che andrà commisurata al solo ammontare del valore del valore del contratto di assicurazione che, relativamente all’anno 2011, sarà quello al 31 dicembre 2011. Diversa, quindi, risulta essere la base di riferimento utilizzata per il calcolo della citata imposta: non la riserva matematica (parametro previsto per le polizze italiane e che fa riferimento all’importo che deve essere accantonato dalla compagnia assicurativa per far fronte agli obblighi futuri assunti verso gli assicurati) ma appunto il valore del contratto di assicurazione. La provvista necessaria per far fronte, sin dal prossimo 16 novembre, al versamento di detta imposta dovrà essere messa a disposizione degli intermediari che fungeranno da sostituti d’imposta ovvero che dovranno calcolare e versare le relative tasse, da parte dei soggetti nel cui interesse le polizze sono state stipulate. Le compagnie estere che hanno offerto polizze assicurative a clientela italiana stanno ora facendo i conti con le novità introdotte dal decreto ovvero stanno valutando la convenienza (o meno) di proporsi quale sostituto d’imposta. L’alternativa al ruolo diretto di sostituto da parte della compagnia estera potrà ancora essere la sottoscrizione di un mandato alla società fi duciaria italiana che, oltre a poter effettuare da sostituto d’imposta (tema che è stato oggetto di recenti chiarimenti proprio con riguardo alla gestione delle polizze assicurative estere e dei quali già si è occupato questo giornale nel corso del mese di luglio), potrà altresì assolvere agli obblighi nascenti dalla nuova imposta patrimoniale sulle attività fi – nanziarie estere (Ivafe). Per quanti decideranno di non lasciare più la polizza intestata alla fi duciaria (e quindi di reintestarsela) la polizza si deve considerare detenuta all’estera e come tale assoggettata, a partire dall’anno fi scale 2011, alla citata imposta patrimoniale pari all’1 per mille (1,35 per mille a partire dall’anno fi scale 2012). L’Ivafe, come si ricorderà, è l’imposta patrimoniale introdotta con il Decreto Salva Italia, ed applicabile sulle attività fi nanziarie detenute all’estero da soggetti fi scalmente residenti in Italia. Tale imposta, tuttavia, non è dovuta nel caso in cui la polizza sia detenuta per il tramite della società fi duciaria. Quest’ultima dovrà, infatti, applicare sulle polizze estere l’imposta di bollo nei termini e con le modalità defi nite sempre dal decreto Salva Italia e dal successivo decreto ministeriale e da un provvedimento di prossima emanazione. Da sottolineare, infine, l’introduzione dell’obbligo a carico dell’intermediario italiano che fungerà da sostituto d’imposta sulla nuova tassa introdotta dal citato articolo 68 del decreto crescita di segnalare all’amministrazione finanziaria i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l’imposta (in quanto non pervenuta la relativa provvista). Ci sarà insomma da discutere, su chi, in temi di scarsa liquidità, verserà la nuova imposta: in gioco non c’è solo l’osservanza di un adempimento di legge ma anche il mantenimento dei clienti e dei loro patrimoni. © Riproduzione riservatadi