Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 – pubblicato sulla GU n. 173 del 26 luglio 2012 – ha dato attuazione alla direttiva 2009/20/CE relativa all’obbligo di assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Scopo della normativa comunitaria è quello di elevare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto marittimo, merci e passeggeri, e di favorire l’applicazione uniforme dell’obbligo di copertura assicurativa per le unità di bandiera comunitaria ma anche per le unità di bandiera extracomunitaria che operano da e

per i porti dell’Unione.

La direttiva – nel sancire l’obbligo per gli Stati membri di prescrivere agli armatori di stazza lorda superiore a 300 tonnellate un’assicurazione obbligatoria per i crediti marittimi – rimanda alla Convenzione internazionale del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo di Londra del 1996,  di cui fa salve le limitazioni di responsabilità.

Dalle considerazioni contenute nelle note tecniche ed illustrative al decreto si evince l’intenzione del Ministero di rendere nel contempo operativa anche la normativa convenzionale cui la direttiva rimanda.

Con il decreto in oggetto il Governo ha cioè cercato di colmare il vuoto normativo derivato dal mancato esercizio della delega prevista dalla legge 201/2009 “Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione”, operando una trasposizione nel testo del decreto stesso di alcuni articoli della Convenzione non potendovi, di fatto, effettuare quel rimando diretto che, invece, è previsto nella direttiva comunitaria.

Occorre segnalare peraltro che tale tentativo di trasposizione potrebbe presentare delle non volute incongruità, specie in relazione alla modifica all’art. 275 del codice della navigazione.

Fonte: ANIA