DI ANTIMO DI GERONIMO

Se un alunno si fa male mentre è sotto la vigilanza dell’insegnante, non sempre l’insegnante è responsabile. La responsabilità, infatti, scatta solo se il docente non ha preso le ordinarie precauzioni necessarie per prevenire gli infortuni. E in ogni caso deve associarsi ad un comportamento negligente dell’insegnante. E’ quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Bologna (n. 20813). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia in questi giorni, è un minivademecum sulla responsabilità civile dei docenti, in caso di danni o infortuni intervenuti durante il periodo in cui gli alunni sono sottoposti alla loro vigilanza. La norma di riferimento è l’articolo 2048 del codice civile che, in questi casi, pone in capo al docente una responsabilità soggettiva aggravata. In altre parole, se un alunno si fa male durante il periodo di vigilanza, la legge dà per scontata la colpevolezza dell’insegnante, salvo che egli non sia in grado di dimostrare di avere preso le necessarie misure organizzative e disciplinari per impedirlo. Il tutto adoperando l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. I giuristi in questi casi parlano di inversione dell’onere della prova. Mutuando alcuni termini dal linguaggio del diritto penale, la questione può essere così esemplificata: non è l’accusatore che deve fornire le prove della colpevolezza dell’accusato, ma è l’accusato che deve fornire le prove della propria innocenza. Resta il fatto, però, che dai docenti non si pretende l’impossibile. E quindi, per evitare responsabilità, basta assumere un comportamento attento e scrupoloso. Il caso riguardava un infortunio occorso ad un alunna di 12 anni che, mentre era in settimana bianca con la scuola e stava sciando, accompagnata dagli insegnanti e insieme ai compagni, per evitare di scontrarsi con un altro alunno che le aveva tagliato la strada era stata costretta a una brusca manovra ed era caduta infortunandosi gravemente. Di qui l’esperimento dell’azione risarcitoria che però terminava con il rigetto della domanda. Il giudice infatti ha accertato che il fatto si era verificato in un contesto di assoluta imprevedibilità e repentinità, tale da far escludere la responsabilità dell’insegnante. © Riproduzione riservata