In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento, quando non sia riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta, esonerandosi da responsabilità il datore di lavoro quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8104