L’interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall’assicurato e contenuto dell’obbligazione  dell’assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell’individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, con motivazione carente e contrastante con gli ordinari canoni ermeneutici, aveva attribuito insufficiente rilievo alla circostanza costituita dalla corrispondenza del premio corrisposto dall’assicurato per una polizza-furto al tipo di garanzia cd. “a primo rischio assoluto”, che la compagnia assicuratrice aveva asserito non essere coperta dallo stipulato contratto di assicurazione contro i danni).

Cassazione Civile, Sez. III, 30 aprile 2010, n. 10596