Principio di proporzionalità sugli adempimenti di sicurezza

 Pagina a cura di Carla De Lellis  

Meno scartoffie e più tutele per le imprese dalle nuove norme sulla prevenzione incendi. Il nuovo regolamento di semplificazione, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 22 luglio, riformula gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende (per la prima volta con il «principio di proporzionalità» che tiene conto anche della dimensione dell’impresa) con un risparmio stimato di circa 650 milioni di euro all’anno per le pmi (aziende fino a 249 addetti). Ma la semplificazione non ridurrà i livelli di protezione, perché renderà ancora più efficace l’azione di controllo e verifica da parte dei vigili del fuoco. Mediante lo stesso principio di proporzionalità, infatti, i vigili del fuoco potranno concentrare le ispezioni sui casi veramente necessari.

Nuove norme. Il nuovo regolamento mira a conseguire sia l’obiettivo di semplificazione sia la salvaguardia della specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo a ogni tipo di attività, ma (questa la novità) correlandola alla gravità di rischio piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa. Inoltre, particolarmente rilevante è il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità agli adempimenti. Proprio a questo fine, cioè allo scopo di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, il provvedimento stabilisce che le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione, da allegare, saranno disciplinate con apposito decreto ministeriale (Interno); e che, con decreto interministeriale (interno e finanze), verranno fissati i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le attività soggette ai controlli. Il regolamento disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le attività sono individuate nell’Allegato I (vedi estratto in tabella e tale elenco può essere oggetto di revisione in funzione del mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio, con apposito dpr da emanarsi su proposta del ministro dell’interno, con il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Sono escluse dall’ambito di applicazione del nuovo regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (di cui all’articolo 8 del dlgs n. 334/1999). Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del nuovo regolamento le attività sono distinte in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base del nuovo principio di proporzionalità di cui alla lettera a) del comma 4-quater dell’articolo 49, del dl n. 78/2010 (si veda tabella per le definizioni).

Il certificato di prevenzione incendi. L’articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C, che per l’emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto. L’articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all’accertamento del rispetto delle norme di prevenzione incendi. Prevede prima di tutto che l’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi sia presentata, prima dell’avvio delle attività, con segnalazione certificata di avvio dell’attività (Scia). Le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, attraverso visite tecniche, sono differenziate per tipo di attività: su quelle di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro 60 giorni, anche mediante metodo a campione; sulle attività di cui alla categoria C, invece, il Comando dei vigili del fuoco effettua «sempre» il controllo entro 60 giorni. Nel caso in cui venga riscontrata la carenza di requisiti e presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, lo stesso Comando vieta la prosecuzione dell’attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l’interessato non provveda a conformare l’attività entro il termine di 45 giorni. In caso di esito positivo del controllo, per le attività delle categorie A e B, su richiesta dell’interessato, viene rilasciata copia del verbale della visita tecnica; esclusivamente per le attività della categoria C, invece, il Comando rilascia entro 15 giorni il certificato di prevenzione incendi (Cpi). L’articolo 3 infine stabilisce l’obbligo, per l’interessato, di avviare nuovamente le procedure di controllo nel caso in cui le eventuali modifiche a impianti o strutture o alle condizioni di esercizio comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

L’articolo 5 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività (Allegato I) è tenuto a inviare al Comando provinciale dei vigili del fuoco, s’intende effettuata tramite la dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Infine, prevede l’elevazione a dieci anni della cadenza dell’attestazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, per le attività in possesso di certificato prevenzione incendi avente periodicità «una tantum» (dm 16 febbraio 1982, abrogato dal regolamento e riportate nell’Allegato I).

© Riproduzione riservata