di Stefano Manzelli 

 

 

 

Una velocità troppo bassa in autostrada anche con un mezzo a due ruote può comportare concorso di colpa in caso di violento tamponamento. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. IV pen., con la sentenza n. 22135 del 1° giugno 2011. Un drammatico episodio occorso sull’Autostrada del Sole qualche anno fa evidenzia che non è sempre vero che la velocità moderata è indice di maggiore sicurezza, almeno in certe condizioni di marcia e di manufatto stradale. Un motociclo che procedeva a una velocità particolarmente moderata in un tratto autostradale interessato da lavori con restringimento della carreggiata è stato tamponato da un autocarro con esiti fatali per il pilota del mezzo a due ruote. In sede d’appello avverso la condanna per omicidio colposo l’autista del camion si è visto ridurre la pena stante il ritenuto concorso di colpa della vittima, in circolazione troppo lenta per il tipo di strada percorso. La Cassazione si è allineata a questa determinazione. È ben vero che il camionista non ha osservato le regole di prudenza provocando un grave incidente. La polizia ha però anche accertato che lo sfortunato conducente del motociclo «procedeva a una velocità talmente ridotta da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa, trattandosi di arteria autostradale a veloce scorrimento, tanto da andare a produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli». In buona sostanza anche se la velocità limitata è una cautela generale di sicurezza, nel caso di un tratto autostradale il motociclista che ingombra la carreggiata a passo d’uomo rappresenta una sorta di insidia e per questo può essere ritenuto parzialmente responsabile in caso di tamponamento da parte di un veicolo in arrivo sulla stessa corsia di marcia.