Operativa dal 16 agosto la responsabilità diretta delle imprese

 Pagina a cura di Vincenzo Dragani  

Dal 16 agosto 2011 la violazione delle regole sul tracciamento dei rifiuti, così come l’inquinamento non autorizzato di aria, acque e suolo, potrà costare alle imprese una sanzione da oltre 380 mila euro. Questo in virtù dell’entrata in vigore dell’atteso nuovo decreto legislativo sugli ecoreati (dlgs 7 luglio 2011, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2011 n. 177), che prevede a carico degli enti collettivi una diretta responsabilità (amministrativa) per tutti i principali illeciti ambientali (si veda ItaliaOggi Sette del 25/07/2011).

 

A fronte di tale allargamento di responsabilità il nuovo provvedimento, emanato in recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/Ce sull’inquinamento da navi, offre però un alleggerimento generale delle sanzioni «Sistri» (il sistema di controllo telematico dei rifiuti in partenza dal prossimo 1° settembre 2011) e una semplificazione degli oneri burocratici a carico di alcuni gestori di rifiuti.

 

Responsabilità ambientale delle imprese. I «corporale ecocrimes» esordiscono nel nostro ordinamento giuridico attraverso l’inserimento che il nuovo dlgs 121/2011 effettua nel dlgs 231/2001 (il provvedimento madre sulla responsabilità amministrativa degli enti) delle specifiche fattispecie illecite cui le organizzazioni collettive rispondono se integrate da loro organi e a vantaggio della struttura stessa. Le fattispecie riguardano la gestione illecita dei rifiuti, l’inquinamento oltre i limiti consentiti di suolo, acque, e aria, il danneggiamento di specie animali e vegetali protette. In base al riformulato dlgs 231/2001 le violazioni della normativa sui rifiuti saranno punite (effettuando la debita conversione dal sistema di «quote», previsto dal decreto in parola, in moneta legale) con sanzioni amministrative che vanno da circa 387 mila euro per l’inosservanza della disciplina «Sistri» ai circa 774 mila euro per l’attività organizzata di traffico illecito rifiuti (che salgono a oltre 1 milione e 200 mila euro per traffico di rifiuti radioattivi). Sempre con sanzioni fino a 387 mila euro sarà punito l’inquinamento doloso o colposo delle acque cagionato da navi, così come l’omessa bonifica di suolo, sottosuolo e acque inquinate, l’omissione di misure necessarie al contenimento delle emissioni in aria, la violazione della disciplina sulle sostanze lesive dell’ozono e quella sulla tutela di fauna e flora protette. Fino a 464 mila euro invece le sanzioni per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

 

Sanzioni Sistri. Il nuovo dlgs 121/2011 rivede il sistema sanzionatorio generale previsto dal dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») e dal collegato dlgs 205/2010 in merito alla violazione della disciplina relativa al nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Grazie al «cumulo giuridico», la violazione di più norme Sistri consentirà infatti l’applicazione della (sola) sanzione amministrativa relativa all’illecito più grave aumentata sino al doppio. Il «ravvedimento operoso» e la «definizione agevolata» comporteranno invece rispettivamente: con l’adempimento degli obblighi entro 30 giorni dalla loro scadenza, l’esclusione della responsabilità per le violazioni amministrative; con l’adempimento degli obblighi entro 60 giorni dalla contestazione della violazione unitamente al pagamento di un quarto della sanzione, la definizione della controversia con disapplicazione delle sanzioni accessorie. Le sanzioni ridotte per l’omessa iscrizione al Sistri si applicheranno inoltre per un periodo che si estenderà fino a 12 mesi dopo la piena operatività del nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti. Per lo stesso periodo potranno godere di analoghe sanzioni ridotte (fino a 1/10 delle somme base) tutti i responsabili di violazioni, a eccezione di quelli che hanno agito con frode. Fino alla piena operatività del Sistri l’obbligo di tracciamento dei rifiuti non assolto tramite l’utilizzo dei tradizionali strumenti cartacei (registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti) sarà però sanzionato dalle norme del «Codice Ambientale» previste nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010. Ancora, la sanzione accessoria della confisca del mezzo verrà applicata anche al trasporto di rifiuti non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri. Semplificazioni burocratiche. Da ultimo, il nuovo dlgs 121/2011 prevede l’esclusione dall’obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e per i soggetti raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi da demolizioni e costruzioni (purché agiscano nel rispetto dell’articolo 212 comma 8, dlgs 152/2006).

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